Corte costituzionale

Sentenza n. 50/2005

Corte cost., sent. 28 gennaio 2005, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/2005
Data di deposito
28 gennaio 2005
Data di decisione
13 gennaio 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:50

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 3, comma 1, lettera c), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 5, comma 1, lettera e), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 5, comma 1, lettera f), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera a), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera b) numero 1, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera b) numero 2, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera b) numero 3, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera b) numero 4, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera c), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera d), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera e), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera l), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 4, comma 6, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 6, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 6, comma 8, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 1, comma 2, lettera m) numero 1, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera m) numero 2, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera m) numero 3, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera m) numero 4, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera m) numero 5, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera m) numero 6, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 1, comma 2, lettera m) numero 7, legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 12, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 13, comma 6, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 14, comma 2, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 22, comma 6, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 55, comma 3, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 2, comma 1, lettera c), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 2, comma 1, lettera d), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 2, comma 1, lettera e), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 2, comma 1, lettera f), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 2, comma 1, lettera g), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
  • art. 47, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 48, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 49, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 50, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 48, comma 4, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 49, comma 5, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 51, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 52, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 53, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 54, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 55, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 56, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 57, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 58, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 59, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 60, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 70, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 72, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 73, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 74, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
  • art. 71, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29141

Va riservata a separata pronuncia ogni decisione in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge n. 30 del 2003 - concernente delega di Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - sollevate con una pluralità di ricorsi regionali, con eccezione di quelle analoghe o connesse, che ne rendono opportuna la trattazione unitaria.

Massima n. 29142

E’ inammissibile il ricorso contro la legge n. 30 del 2003 – che prevede deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - per ritenuta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto la delibera della Giunta regionale, di autorizzazione al Presidente a proporlo, formulata in modo generico nei confronti di una legge attinente a materie diverse, omette di indicare specificamente le disposizioni da impugnare e le ragioni della impugnativa, limitandosi ad affermare che la legge stessa appare in più parti invasiva delle competenze attribuite alla Regione. - In tema di inammissibilità di ricorsi aventi ad oggetto un'intera legge, a meno che quest'ultima abbia un contenuto omogeneo e le censure siano formulate in modo tale da non ingenerare dubbi sull'oggetto e le ragioni dell'impugnativa, v. sentenze n. 85/1990, n. 261/1995, n. 94 e n. 213/2003, n. 359/2003 e n. 238/2004.

Massima n. 29143

In caso di impugnazione della delegazione legislativa di cui alla legge n. 30 del 2003 – che prevede deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro -, la lesione delle competenze legislative regionali non deriva dall'uso, di per sé, della delega, ma può conseguire sia dall'avere il legislatore delegante formulato principi e criteri direttivi che tali non sono, per concretizzarsi invece in norme di dettaglio, sia dall'aver il legislatore delegato esorbitato dall'oggetto della delega, non limitandosi a determinare i principi fondamentali, talché occorre procedere all’esame delle singole questioni. - In tema di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni: esse devono risolversi in una ritenuta esclusione o limitazione dei poteri regionali, v. 'ex plurimis', citate sentenze n. 503/2000, n. 274/2003, n. 4, n. 6 e n. 196/2004. - In tema di censure riferite alla legislazione delegata: la Corte ha stabilito che con legge delegata possono essere stabiliti i principi fondamentali di una materia, «stante la diversa natura ed il diverso grado di generalità che detti principi possono assumere rispetto ai “principi e criteri direttivi”, v. citata sentenza n. 359/1993 e n. 303/2003. Con la sentenza n. 280/2004, la Corte ha inoltre scrutinato una delega avente ad oggetto non la determinazione bensì la ricognizione di principi fondamentali già esistenti nell'ordinamento e quindi da esso enucleabili.

Massima n. 29144

Non sono fondate le censure mosse all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 30 del 2003 – nella parte in cui prevedono, quali principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro: l'agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale (lettera a), l'agevolazione di forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto (lettera b), l'estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato (lettera c) -, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sul presupposto che esse rientrino nella materia “tutela e sicurezza del lavoro” e che, quindi, per quanto concerne la competenza legislativa, soggiacciano al criterio dell'attribuzione allo Stato della competenza a determinare i principi fondamentali e della spettanza alle Regioni di tutto ciò che non rientri tra questi. Ed invero, la disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro, e quindi anche di quello a tempo parziale, rientra nella materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato.

Massima n. 29145

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), della legge n. 30 del 2003 - che stabiliscono principi e criteri direttivi per l’adozione di decreti legislativi in materia di certificazione dei rapporti di lavoro, in particolare, la lettera e) l'attribuzione di piena forza legale al contratto certificato, nonché la restrizione a specifiche ipotesi della possibilità ad agire in giudizio e la lettera f) la previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione nonché il mantenimento degli effetti degli accertamenti dell’organo certificatore finché non sia provata l’erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità nella sua attuazione -, sollevata in relazione all’art. 24 Cost. Infatti il parametro da ultimo citato non riguarda la sfera di attribuzione della ricorrente: nessuna competenza è, infatti, attribuita alle Regioni per la tutela del diritto di difesa.

Massima n. 29146

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), della legge n. 30 del 2003 - che prevedono principi e criteri direttivi per l’adozione di decreti legislativi in materia di certificazione dei rapporti di lavoro, in particolare, la lettera e) l'attribuzione di piena forza legale al contratto certificato, nonché la restrizione a specifiche ipotesi della possibilità ad agire in giudizio e la lettera f) la previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione nonché il mantenimento degli effetti degli accertamenti dell’organo certificatore finché non sia provata l’erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità nella sua attuazione -, sollevata in relazione all’art. 117. Cost. Ed invero le censurate disposizioni, nella parte in cui tendono ad attribuire un particolare valore probatorio al contratto certificato, attengono all'ordinamento civile e, in quanto dirette a condizionare l'esercizio in giudizio dei diritti nascenti dal contratto di lavoro e la stessa attività dei giudici, attengono anche alla materia “giurisdizione e norme processuali” e sono quindi estranee a qualsiasi competenza legislativa regionale.

Massima n. 29147

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 30 del 2003, sollevata in relazione agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost. Infatti la censurata prescrizione di «snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda ed offerta di lavoro» è sufficientemente specifica per soddisfare l'esigenza di determinatezza che un criterio direttivo deve possedere per non essere in contrasto con il citato articolo 76 Cost. e, nel contempo, non fissa norme di dettaglio.

Massima n. 29148

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, lettera b), prima parte, e le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso art. 1 della legge n. 30 del 2003, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, mentre il primo periodo contiene l'indicazione di principi generali e delle finalità per la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico, nessuna lesione può derivare alla Regione dalla disposizione che impone il rispetto delle competenze previste dalla Costituzione, ed in particolare di quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (numero 1), e da quella di principio che impone il sostegno e lo sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile ed il sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani (numero 2). - In materia di sistema di collocamento pubblico ed in genere di servizi per l'impiego, v. sentenza n. 388/2004.

Massima n. 29149

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), numero 3, della legge n. 30 del 2003 - il quale contiene diversi principi e criteri direttivi: la previsione dell'abrogazione di tutte le norme che risulteranno incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264; la conservazione del regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati, ai sensi di quanto disposto dalla lettera l); la previsione, in materia di collocamento pubblico, di un nuovo apparato sanzionatorio, contenente sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge –, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, l'inclusione, tra i principi direttivi, dell'abrogazione delle norme incompatibili è soltanto l'esplicitazione di un principio generale già esistente nell'ordinamento. La conservazione del regime dell'autorizzazione e dell'accreditamento, ai sensi di quanto disposto dalla lettera l), costituisce un mero rinvio a tale disposizione, oggetto di autonome censure (su cui v. massime S e T). Infine, poiché la competenza a disciplinare un apparato sanzionatorio va attribuita secondo le norme che regolano la materia cui le sanzioni si riferiscono, trattandosi nella specie di competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro), allo Stato compete determinare i principi fondamentali e tra questi ultimi va inclusa la prescrizione che il nuovo apparato dovrà contenere sanzioni amministrative.

Massima n. 29150

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), numero 4, della legge n. 30 del 2003 - che include tra i principi e criteri direttivi il mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro –, sollevata per contrasto non solo con l'art. 117, terzo comma, Cost., ma anche con l'art. 118 Cost. e con il principio di sussidiarietà. Ed invero, La disposizione, che non comporta alcuna estensione delle funzioni già svolte dallo Stato, riguarda il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, previsto come materia di competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. La norma, peraltro, non esclude la facoltà delle Regioni di disciplinare la predisposizione in sede regionale di sistemi di raccolta dati e deve essere valutata insieme con quelle del decreto delegato concernenti il sistema suindicato.

Massima n. 29151

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30 del 2003 - che stabilisce il «mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. Infatti – come si è detto scrutinando le questioni aventi ad oggetto l'art. 5 della legge n. 30, v. massima F – la conciliazione delle controversie di lavoro, rispetto alla quale le funzioni amministrative sono strettamente strumentali, non rientra nella materia della tutela e sicurezza del lavoro, bensì in quella dell'ordinamento civile, in quanto concernente la definizione transattiva delle controversie stesse, ed in particolare quella della giurisdizione e norme processuali per l'incidenza che la previsione e la regolamentazione del tentativo di componimento bonario delle liti possono avere sullo svolgimento del processo.

Massima n. 29152

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30 del 2003 - che stabilisce il «mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 8, numeri 23 e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti l'impugnazione della Provincia di Trento si fonda sul semplice rilievo che, prescrivendo il mantenimento delle funzioni svolte dallo Stato, la norma non può incidere su quelle già esercitate dalla ricorrente ai sensi del proprio statuto.

Massima n. 29153

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003 – là dove prescrive il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative «alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attività lavorative all'estero» -, sollevata per ritenuta violazione dell’art. 117 Cost. Infatti, a prescindere dal rilievo che la disposizione non attribuisce allo Stato alcuna nuova competenza, la materia “immigrazione” appartiene alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.).

Massima n. 29154

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003 – là dove prescrive il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative «alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attività lavorative all'estero» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti, la materia “immigrazione” appartiene alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.).

Massima n. 29155

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003 – là dove prescrive il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative «alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attività lavorative all'estero» -, sollevata per ritenuta violazione dell’art. 118 Cost., in considerazione della genericità della censura.

Massima n. 29156

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 30 del 2003 - che stabilisce, come principio e criterio direttivo da seguire nella nuova disciplina del collocamento, il «mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative, attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469»-, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto non spetterebbe allo Stato l'attribuzione delle funzioni amministrative nelle materie di competenza concorrente. Ed invero l'allocazione delle funzioni amministrative nelle materie, come quella di cui si tratta (tutela e sicurezza del lavoro), di competenza concorrente, non spetta, in linea di principio, allo Stato. Tuttavia, come questa Corte ha già affermato vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono subire interruzioni se non a costo di incidere su diritti che non possono essere sacrificati. Tali rilievi comportano che le funzioni delle Province continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina. La norma va intesa, quindi, nel senso che le funzioni amministrative sono mantenute in capo alle Province senza precludere la possibilità di diverse discipline da parte delle Regioni. - In tema di funzioni amministrative che non possono subire interruzioni, v. sentenza n. 13/2004.

Massima n. 29157

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003 – là dove dispone l’identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati - sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto prevederebbe un eguale trattamento per situazioni diseguali e sarebbe comunque contraria al canone della buona amministrazione. Infatti tali censure riferite agli indicati parametri non concretano lesioni della sfera di competenza regionale.

Massima n. 29158

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003 – là dove dispone l’identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati - sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost. Infatti l'opzione di un unico regime giuridico per chiunque voglia svolgere attività in senso generico di intermediazione è correlata all'esigenza che il mercato del lavoro abbia dimensioni almeno nazionali – in questa sede non vengono in evidenza problemi di adeguamento al diritto comunitario –, esigenza la quale a sua volta si radica nel precetto dell'art. 120, primo comma, Cost., la cui osservanza costituisce la premessa perché siano garantiti anche altri interessi costituzionalmente protetti, quali quelli inerenti alle prestazioni essenziali per la realizzazione del diritto al lavoro, da un lato, ed allo svolgimento di attività che possono avere natura economica in regime di concorrenza, dall'altro. La previsione di ambiti regionali del mercato del lavoro è ausiliaria e complementare rispetto al mercato nazionale.

Massima n. 29159

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 – 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003 – che istituisce un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell’attività e di revoca di dette attività -, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. Infatti l’impugnata disciplina è connessa alla scelta dell'unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento (v. massima T), mentre la previsione delle sue articolazioni è in funzione della varietà sia dei soggetti cui può essere data l'autorizzazione o l'accreditamento, sia delle attività che essi possono svolgere. Inoltre, poiché le agenzie iscritte nell'albo possono svolgere la loro attività sull'intero territorio nazionale e l'autorizzazione definitiva viene rilasciata solo dopo la verifica del corretto andamento dell'attività svolta (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003), la disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell'attività, di revoca dell'autorizzazione e «di ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro», ancorché in parte si tratti anche di disciplina di attività amministrative, è coessenziale ai principi fondamentali in materia di unicità di regime autorizzatorio o di accreditamento.

Massima n. 29160

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003 – che istituisce un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell’attività e di revoca di dette attività -, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti l’impugnata disciplina è connessa alla scelta dell'unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento (v. massima T), mentre la previsione delle sue articolazioni è in funzione della varietà sia dei soggetti cui può essere data l'autorizzazione o l'accreditamento, sia delle attività che essi possono svolgere. Inoltre, poiché le agenzie iscritte nell'albo possono svolgere la loro attività sull'intero territorio nazionale e l'autorizzazione definitiva viene rilasciata solo dopo la verifica del corretto andamento dell'attività svolta (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003), la disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell'attività, di revoca dell'autorizzazione e «di ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro», ancorché in parte si tratti anche di disciplina di attività amministrative, è coessenziale ai principi fondamentali in materia di unicità di regime autorizzatorio o di accreditamento.

Massima n. 29161

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. n. 276 del 2003, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003 – che prevede particolari regimi di autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione -, sollevata in relazione agli artt. 76, 117 e 118 Cost. Ed invero tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004, che ha inciso sul d.lgs. n. 276 del 2003, si rileva che il contenuto precettivo del comma 2 non è mutato per effetto della sostituzione operata dall’anzidetto provvedimento legislativo, così come non è mutato quello del comma 3 in conseguenza della modifica, sicché è sulle norme come sostituite o modificate che occorre trasferire le censure. Esse, come quelle contro i commi 1, 4, 5, 6 e 7, non sono fondate, per ragioni analoghe a quelle già esposte con riguardo all'art. 4 (v. massime U e V), anche in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Massima n. 29162

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. n. 276 del 2003, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003 – che prevede particolari regimi di autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione -, sollevata in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. Infatti i profili di censura riferiti a detti parametri non ridondano in lesioni della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni.

Massima n. 29163

Va dichiarata, per 'ius superveniens', la cessazione della materia del contendere dell’art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento all’art. 117 Cost. Infatti la sostituzione del comma 8 operata dal comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 comporta che non è più previsto che le modalità di costituzione dell'apposita sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 276 del 2003, e delle procedure ad essa connesse siano stabilite da un decreto ministeriale (disciplina denunciata per violazione delle competenze regionali); è invece stabilito che le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 siano disciplinate dalle Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dallo stesso decreto.

Massima n. 29164

Va dichiarata, per 'ius superveniens', la cessazione della materia del contendere dell’art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento agli artt. 8, numeri 23 e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti la sostituzione del comma 8 operata dal comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 comporta che non è più previsto che le modalità di costituzione dell'apposita sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 276 del 2003, e delle procedure ad essa connesse siano stabilite da un decreto ministeriale (disciplina denunciata per violazione delle competenze assegnate dallo Statuto d'autonomia alla Provincia di Trento); è invece stabilito che le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 siano disciplinate dalle Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dallo stesso decreto.

Massima n. 29165

Non sono fondate le questioni aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, lettera m), numero 1, della legge n. 30 del 2003, sollevate con riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate conterrebbero norme di dettaglio in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di competenza legislativa concorrente. Si tratta infatti di norme concernenti aspetti generali del nuovo sistema del collocamento e della intermediazione, connesse al regime unico dell'autorizzazione di cui si è detto (v. massima T), e della conseguente abrogazione della legge n. 1369 del 1960 sul presupposto della incompatibilità del vecchio sistema normativo riguardo al nuovo.

Massima n. 29166

Non sono fondate le questioni aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge n. 30 del 2003, sollevate con riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. Infatti le disposizioni 'sub' numeri 2, 4 e 5 contengono norme sulla somministrazione di manodopera o di lavoro altrui e sui rapporti che da essa nascono tra fornitore ed utilizzatore e sui diritti dei lavoratori. Le norme rientrano quindi nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale. Le disposizioni di cui ai numeri 3 e 7 riguardano la distinzione tra appalto lecito e interposizione vietata e quindi sono anch'esse da ricondurre all'ordinamento civile. Infine la disposizione contenuta nel numero 6 ha ad oggetto i principi concernenti l'apparato sanzionatorio civilistico e penalistico e quindi ancora una volta materie di competenza esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.).

Massima n. 29167

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 (recante “Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito) del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, pur essendo i fondi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 12 destinati ad attività rientranti in materie o di competenza esclusiva regionale (formazione professionale) o di competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro), la disciplina, così come configurata, diventerebbe di competenza esclusivamente statale, senza alcun coinvolgimento delle Regioni e quindi anche in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Infatti la prevalenza e soprattutto l'indefettibilità della natura previdenziale del fondo a fronte di altre destinazioni puramente eventuali delle risorse, il carattere nazionale del medesimo, la necessità di tener conto della «sostenibilità finanziaria complessiva del sistema», giustificano l'attrazione alle competenze statali anche di funzioni amministrative. - In tema di attrazione a competenze legislative statali, v. citata sentenza n. 303/2003.

Massima n. 29168

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 276 del 2003 che disciplinano deroghe al regime generale del contratto di inserimento qualora i soggetti da inserire siano lavoratori svantaggiati in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. Riguardo ad esse si può osservare che, essendo la finalità quella di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di tali soggetti, gli strumenti usati attengono anche al regime retributivo e quindi all'ordinamento civile, oppure a diritti previdenziali e dunque a materie di competenza esclusiva statale; né la prevista disciplina transitoria (comma 6) comporta alcuna lesione delle sfere di competenza regionale.

Massima n. 29169

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1 e 6 - che disciplinano deroghe al regime generale del contratto di inserimento qualora i soggetti da inserire siano lavoratori svantaggiati -, del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 76 Cost., in quanto la censura riferita all’evocato parametro non si risolve in una lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni.

Massima n. 29170

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - che prevedono disposizioni in materia di cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati -, sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. Infatti le disposizioni censurate, da una parte, contengono norme di principio, quale la previsione di una convenzione quadro, dall'altra, assicurano il coinvolgimento delle Regioni, dal momento che è previsto che le convenzioni «devono essere validate da parte delle Regioni».

Massima n. 29171

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2 - che prevedono disposizioni in materia di cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati - del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 76 Cost., in quanto la censura riferita all’evocato parametro non si risolve in una lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni.

Massima n. 29172

E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76 Cost., l’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, il quale stabilisce che «la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione». Infatti nessuna disposizione della legge n. 30 del 2003 prevede la deroga suindicata.

Massima n. 29173

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 – che prevede un’apposita disciplina in materia di contratti di inserimento in caso di mancata determinazione entro cinque mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, da parte del contratto collettivo nazionale, delle modalità di definizione dei piani individuali -, in riferimento all'art. 76 Cost., per un presunto eccesso di delega, poiché la censura non si traduce nella lesione delle competenze regionali.

Massima n. 29174

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f), e g) della legge n. 30 del 2003, in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost. Infatti la disposizione di cui alla lettera c), che prevede forme di apprendistato e di tirocinio di impresa tali da favorire «il subentro nell'attività di impresa», è norma destinata ad operare all'interno dei rapporti di lavoro, la cui disciplina è estranea alle competenze regionali. Le disposizioni sub d) contengono prescrizioni concernenti strumenti e modalità d'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro attinenti alla tutela del lavoro e si limitano alla enunciazione di principi generali. Allo stesso modo le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) contengono norme generali sui contratti a contenuto formativo e, più in particolare, sull'incentivazione al lavoro femminile. - In tema di attribuzione di competenze legislative in materia di istruzione pubblica: v. citata sentenza n. 13/2004. - In tema di contratti a contenuto formativo: rientrano nell'ampia categoria dei contratti di lavoro, la cui disciplina fa parte dell'ordinamento civile e spetta alla competenza esclusiva dello Stato, v. citata sentenza n. 359/2003. - In tema di composizione di situazioni di concorrenza di competenze legislative, la Corte costituzionale richiama principi diversi: quello di leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, e quello della prevalenza, applicato nel caso di specie, v. citata sentenza n. 370/2003.

Massima n. 29175

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) della legge n. 30 del 2003 in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti la disposizione di cui alla lettera c), che prevede forme di apprendistato e di tirocinio di impresa tali da favorire «il subentro nell'attività di impresa», è norma destinata ad operare all'interno dei rapporti di lavoro, la cui disciplina è estranea alle competenze regionali. Le disposizioni 'sub' d) contengono prescrizioni concernenti strumenti e modalità d'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro attinenti alla tutela del lavoro e si limitano alla enunciazione di principi generali. Allo stesso modo le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) contengono norme generali sui contratti a contenuto formativo e, più in particolare, sull'incentivazione al lavoro femminile.

Massima n. 29176

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento all’art. 117 Cost. poiché la disposizione censurata conterrebbe una disciplina esaustiva sia “delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato”, sia del numero massimo di apprendisti che ogni singolo datore di lavoro può assumere. Infatti è sufficiente rilevare, per quanto concerne la prima parte, che la disposizione attiene all'ordinamento civile, mentre per quanto riguarda la seconda che la determinazione del numero massimo di apprendisti è principio fondamentale concernente un particolare profilo della tutela del lavoro.

Massima n. 29177

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs n. 276 del 2003, in riferimento all’art. 117 Cost. Tali impugnazioni sono correlative a quelle contro le disposizioni di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 2 della legge n. 30 del 2003. Tutte le censure muovono dal presupposto che la formazione, in qualsiasi sede svolta, sia attribuzione esclusiva delle Regioni e delle Province autonome e che pertanto qualsiasi limitazione alla potestà legislativa o regolamentare delle ricorrenti comporti violazione dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost.; alcune di esse, con prospettazioni alternative o subordinate, fanno riferimento anche alla tutela e sicurezza del lavoro e lamentano che il legislatore statale non si sia limitato alla determinazione di principi fondamentali. Orbene, se è vero che la formazione all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell'apprendistato né l'una né l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto. Occorre perciò tener conto di tali interferenze. In tale situazione la previsione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano debbano regolamentare i profili formativi dell'apprendistato d'intesa con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (comma 4) non lede le competenze regionali e costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione.

Massima n. 29178

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, e 49, comma 5, del d.lgs n. 276 del 2003, in riferimento agli artt. agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Tali impugnazioni sono correlative a quelle contro le disposizioni di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 2 della legge n. 30 del 2003. Tutte le censure muovono dal presupposto che la formazione, in qualsiasi sede svolta, sia attribuzione esclusiva delle Regioni e delle Province autonome e che pertanto qualsiasi limitazione alla potestà legislativa o regolamentare delle ricorrenti comporti violazione dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost.; alcune di esse, con prospettazioni alternative o subordinate, fanno riferimento anche alla tutela e sicurezza del lavoro e lamentano che il legislatore statale non si sia limitato alla determinazione di principi fondamentali. Orbene, se è vero che la formazione all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell'apprendistato né l'una né l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto. Occorre perciò tener conto di tali interferenze. In tale situazione la previsione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano debbano regolamentare i profili formativi dell'apprendistato d'intesa con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (comma 4) non lede le competenze regionali e costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione.

Massima n. 29179

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 (concernente i crediti formativi che si acquisiscono attraverso il contratto di apprendistato ed il loro riconoscimento), 52 (concernente le qualifiche professionali) e 53 (concernente “incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali”) del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. Infatti, in relazione all’art. 51, la disciplina dei rapporti intersoggettivi tra datore e lavoratore, compresa la formazione all'interno dell'azienda, appartiene alla competenza dello Stato e giustifica così la disciplina statale del riconoscimento dei crediti stessi, mentre il coinvolgimento delle Regioni è assicurato mediante lo strumento più pregnante di attuazione del principio di leale collaborazione e cioè attraverso l'intesa. In relazione all’art. 52 le qualifiche professionali, la cui armonizzazione la norma disciplina, sono strettamente collegate ai crediti formativi ed il coinvolgimento regionale è assicurato dalla partecipazione dei rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni all'organismo all'uopo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In relazione all’art. 53, parzialmente modificato dal decreto correttivo n. 251 del 2004, deve rilevarsi che esso contiene norme rientranti nell'ordinamento civile (categorie d'inquadramento degli apprendisti); nel suo comma 2 contiene norme concernenti l'ordinamento civile e principi fondamentali in tema di tutela e sicurezza del lavoro, a seconda degli istituti rispetto ai quali operano i limiti numerici nel cui computo non rientrano gli apprendisti; nel comma 3 contempla, in primo luogo, il mantenimento in via provvisoria della disciplina degli incentivi ed inoltre il principio che questi sono condizionati alla verifica della formazione svolta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, verifica che, concernendo sia la formazione svolta in azienda, sia quella extra-aziendale, non è illegittimo sia regolata dal Ministro una volta garantito il pieno coinvolgimento delle Regioni mediante la suindicata intesa.

Massima n. 29180

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del d.lgs. n. 276 del 2003, che contengono la disciplina del contratto d'inserimento, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., trattandosi di regolamentazione che rientra nell'ambito dell'ordinamento civile.

Massima n. 29181

E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Infatti, la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni.

Massima n. 29182

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70, 72, 73 e 74 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. Infatti sia gli articoli da 70 a 73 che l’art. 74 rientrano in materie di competenza esclusiva dello Stato piuttosto che in quella della tutela e sicurezza del lavoro, riguardando in modo prevalente – se non esclusivo – aspetti privatistici e previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro accessorio. I primi (artt. 70 a 73) disciplinano quelle prestazioni di natura meramente occasionale nell'ambito dei piccoli lavori domestici, di giardinaggio, d'insegnamento supplementare, di collaborazione con enti o associazioni per lo svolgimento di lavori di emergenza, prestazioni tutte accomunate dalla caratteristica di dar luogo in un anno solare a compensi che non superino un determinato tetto e la circostanza che detta disciplina riguardi soggetti ai margini del mercato del lavoro attiene alle motivazioni di politica legislativa e non agli strumenti di cui il legislatore si è avvalso. Il secondo (art. 74) prevede, escludendo ogni rilievo lavoristico, le prestazioni occasionali riguardanti attività agricole, eseguite a favore di parenti o affini sino al terzo grado.

Massima n. 29183

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 del d.lgs. n. 276 del 2003 – che disciplina le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti - in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., perché la disposizione non è prevista tra quelle da impugnare nella delibera della Giunta regionale di autorizzazione all'impugnazione.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia ogni decisione in ordine agli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti della predetta legge n. 30 del 2003;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, nonché dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere f), h) ed m), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere b) e h), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed i), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettere e) e f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, prima parte, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche e Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 47 a 59 nonché da 70 a 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, 54, 55, commi 1, 2 e 4, e 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, e 51, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, e 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005. Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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