Corte costituzionale
Sentenza n. 442/2005
Corte cost., sent. 9 dicembre 2005, n. 442
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 442/2005
- Data di deposito
- 9 dicembre 2005
- Data di decisione
- 30 novembre 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:442
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 24 aprile 1982
- art. 36, comma 1, cpv. xx, legge n. 121 del 1° aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 30000
L’esistenza di un quadro di piena autonomia tra l’ordinamento della Polizia di Stato e quello degli appartenenti all’Arma dei carabinieri, pur nella possibile coincidenza di funzioni di sicurezza pubblica, rende del tutto razionale la delimitazione dell’ambito di operatività delle norme impugnate al solo personale della Polizia di Stato e non anche agli appartenenti all’Arma dei carabinieri, nei cui confronti il legislatore si è mosso seguendo percorsi diversi e più specifici, sulla base di valutazioni discrezionali non prive di ragionevolezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione, dell’art. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dell’art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, , nella parte in cui non prevedono l’applicazione della normativa ivi contemplata al personale dei ruoli dell’Arma dei carabinieri e/o limitano l’applicazione delle norme soltanto al personale della Polizia di Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e dell'art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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