Corte costituzionale

Sentenza n. 442/2005

Corte cost., sent. 9 dicembre 2005, n. 442

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
442/2005
Data di deposito
9 dicembre 2005
Data di decisione
30 novembre 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:442

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 24 aprile 1982
  • art. 36, comma 1, cpv. xx, legge n. 121 del 1° aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 30000

L’esistenza di un quadro di piena autonomia tra l’ordinamento della Polizia di Stato e quello degli appartenenti all’Arma dei carabinieri, pur nella possibile coincidenza di funzioni di sicurezza pubblica, rende del tutto razionale la delimitazione dell’ambito di operatività delle norme impugnate al solo personale della Polizia di Stato e non anche agli appartenenti all’Arma dei carabinieri, nei cui confronti il legislatore si è mosso seguendo percorsi diversi e più specifici, sulla base di valutazioni discrezionali non prive di ragionevolezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione, dell’art. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dell’art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, , nella parte in cui non prevedono l’applicazione della normativa ivi contemplata al personale dei ruoli dell’Arma dei carabinieri e/o limitano l’applicazione delle norme soltanto al personale della Polizia di Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e dell'art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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