Corte costituzionale
Sentenza n. 378/2005
Corte cost., sent. 7 ottobre 2005, n. 378
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 378/2005
- Data di deposito
- 7 ottobre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:378
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004
- art. 9, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 24 maggio 2004
- art. 9, comma 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 24 maggio 2004
- art. 1, comma 2, legge n. 186 del 27 luglio 2004
- art. 6, comma 1, convertito con modificazioni, decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004
- legge n. 186 del 27 luglio 2004
Parametri
- art. 120, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 118, in relazione a, Costituzione
Massime
Massima n. 29794
E’ inammissibile l’intervento, nei giudizi promossi in via principale nei confronti di leggi statali o regionali, di soggetti diversi da quelli titolari delle attribuzioni legislative in contestazione, ancorché destinatari attuali o potenziali delle discipline normative contenute nelle leggi impugnate. - Sentenze citate nn. 150/2005, 167/2004, 303/2003.
Massima n. 29795
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale nei confronti dell’art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, disposizione questa ritenuta lesiva della potestà legislativa concorrente della Regione nelle materie governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, commercio con l’estero, turismo, industria alberghiera e lavori pubblici. La Regione ricorrente, infatti, ha dichiarato che le ragioni di doglianze sono state integralmente soddisfatte dalle sostanziali modifiche apportate alla norma censurata dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186.
Massima n. 29796
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale nei confronti dell’art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, disposizione questa ritenuta lesiva della potestà legislativa concorrente della Regione nelle materie governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, commercio con l’estero, turismo, industria alberghiera e lavori pubblici. La Regione ricorrente, infatti, ha dichiarato che le ragioni di doglianze sono state integralmente soddisfatte dalle sostanziali modifiche apportate alla norma censurata dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186.
Massima n. 29797
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio n. 17, nella parte in cui prevede, in riferimento alla procedura di designazione e nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste che, qualora nei termini indicati nel precedente comma non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina “comunque” il Presidente tra personalità esperte nel settore e stabilisce, poi, che spetta al Presidente della Regione decretare, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 7 della legge n. 84 del 1994, la revoca del mandato del Presidente, lo scioglimento del comitato portuale nonché eventuali nomine commissariali. La previsione normativa circa la spettanza al Ministro del potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, il quale è posto al vertice di una complessa organizzazione, va vista, infatti, nel contesto della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che costituisce la legge-quadro in materia di porti e si coordina con l’insieme della legge stessa, contribuendo all’equilibrio che essa realizza tra istanze centrali, regionali e locali; sicché tale previsione continua a costituire principio fondamentale della materia al pari delle altre sulla composizione degli organi e sui loro compiti e poteri anche dopo la modifica del Titolo V della Costituzione.
Massima n. 29798
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale, con il ricorso n. 79 del 2004, notificato il 27 luglio 2004, nei confronti dell’art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, disposizione questa ritenuta lesiva nella ipotesi che essa pretenda di ripristinare nella Regione la competenza del Ministro viceversa attribuita, dalla legge regionale n. 17 del 2004, al Presidente della Regione stessa; in subordine, in quanto la norma elimina l’intesa con la Regione, attribuisce alla parte ministeriale la prevalenza sulla Regione in caso di mancata intesa. L’art. 1, comma 2, della legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, secondo il quale “sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti” in base al poi modificato art. 6 del decreto legge, fino al momento della entrata in vigore della legge di conversione, infatti, non è stato impugnato con il ricorso n. 79 del 2004.
Massima n. 29799
La previsione normativa circa la spettanza al Ministro del potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, il quale è posto al vertice di una complessa organizzazione, va vista nel contesto della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che costituisce la legge-quadro in materia di porti e si coordina con l’insieme della legge stessa, contribuendo all’equilibrio che essa realizza tra istanze centrali, regionali e locali; sicché tale previsione continua a costituire principio fondamentale della materia al pari delle altre sulla composizione degli organi e sui loro compiti e poteri anche dopo la modifica del Titolo V della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli arrt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, dell’art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186.
Massima n. 29800
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186 e l’art. 6 del decreto legge 28 maggio 2004. n. 136, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati in base al poi modificato art. 6 del decreto-legge. La norma impugnata, infatti, rompendo l’equilibrio assicurato dalla legge n. 84 del 1994, nella sua originaria formulazione, tende a degradare l’intesa prevista dall’art. 8, comma 1, della medesima legge al rango di mero parere non vincolante, in quanto attribuisce al Ministro il potere di chiedere che la nomina sia effettuata dal Consiglio dei ministri. - Sentenze citate nn. 6/2004 e 62/2004.
Massima n. 29801
La previsione normativa circa la spettanza al Ministro del potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, il quale è posto al vertice di una complessa organizzazione, va vista nel contesto della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che costituisce la legge-quadro in materia di porti e si coordina con l’insieme della legge stessa, contribuendo all’equilibrio che essa realizza tra istanze centrali, regionali e locali; sicché tale previsione continua a costituire principio fondamentale della materia al pari delle altre sulla composizione degli organi e sui loro compiti e poteri anche dopo la modifica del Titolo V della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione in collegamento con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni in legge 27 luglio 2004, n. 186.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione delle deleghe legislative ed altre disposizioni connesse) e dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
3) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Autorità portuale di Trieste nei giudizi di cui ai ricorsi n. 78, n. 79 e n. 92 proposti, il primo dal Presidente del Consiglio dei ministri e gli altri due dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
4) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorsi proposti dalla Regione Campania (n. 71 del 2004), dalla Regione Toscana (n. 73 del 2004) e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (n. 79 del 2004) avverso l'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione);
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, come modificato dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata, in riferimento agli articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso n. 92 del 2004.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato
Ordinanza letta all'udienza del 7 giugno 2005
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ritenuto che, secondo la sua costante giurisprudenza, è inammissibile l'intervento, nei giudizi promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali, di soggetti diversi da quelli titolari delle competenze legislative oggetto di contestazione, ancorché tali soggetti siano, o si assumano, destinatari attuali o potenziali degli effetti prodotti dalle leggi impugnate e, pertanto, anche dall'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità di tali leggi (cfr., da ultimo, sent. n. 150 del 2005);
P.Q.M.
dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Autorità portuale di Trieste nei giudizi introdotti dai ricorsi nn. 78, 79 e 92 del 2004.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Testo integrale
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