Corte costituzionale
Sentenza n. 344/2005
Corte cost., sent. 29 luglio 2005, n. 344
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 344/2005
- Data di deposito
- 29 luglio 2005
- Data di decisione
- 15 luglio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:344
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 7, decreto legislativo n. 111 del 1° aprile 2004
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 29741
È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Veneto avverso l'art. 9, comma 7, del d. lgs. 1° aprile 2004, n. 111, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti, in riferimento all'art. 65 dello statuto nonché agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118, 123 Cost., per tardività della notifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il giudizio non può, infatti, ritenersi validamente instaurato in forza della notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta nei termini presso l'Avvocatura generale dello Stato: non applicandosi ai giudizi costituzionali le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103, per la rituale proposizione del giudizio l'atto deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri. Né l'irritualità della notificazione può essere sanata dalla costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, quando tale costituzione sia avvenuta, come nella specie, proprio per eccepire la predetta inammissibilità. - Sulla mancata osservanza del termine per il deposito del ricorso presso la Presidenza del Consiglio dei mnistri, vedi ord. n. 42 del 2004 e sent. n. 333 del 2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Veneto avverso l'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), in riferimento all'art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118, 123 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 15 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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