Corte costituzionale

Sentenza n. 344/2005

Corte cost., sent. 29 luglio 2005, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
344/2005
Data di deposito
29 luglio 2005
Data di decisione
15 luglio 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:344

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 7, decreto legislativo n. 111 del 1° aprile 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29741

È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Veneto avverso l'art. 9, comma 7, del d. lgs. 1° aprile 2004, n. 111, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti, in riferimento all'art. 65 dello statuto nonché agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118, 123 Cost., per tardività della notifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il giudizio non può, infatti, ritenersi validamente instaurato in forza della notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta nei termini presso l'Avvocatura generale dello Stato: non applicandosi ai giudizi costituzionali le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103, per la rituale proposizione del giudizio l'atto deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri. Né l'irritualità della notificazione può essere sanata dalla costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, quando tale costituzione sia avvenuta, come nella specie, proprio per eccepire la predetta inammissibilità. - Sulla mancata osservanza del termine per il deposito del ricorso presso la Presidenza del Consiglio dei mnistri, vedi ord. n. 42 del 2004 e sent. n. 333 del 2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Veneto avverso l'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), in riferimento all'art. 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118, 123 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 15 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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