Corte costituzionale
Ordinanza n. 97/2005
Corte cost., ord. 10 marzo 2005, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 97/2005
- Data di deposito
- 10 marzo 2005
- Data di decisione
- 24 febbraio 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, quinquies inserito, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 558, codice di procedura penale
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 3, bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 3, quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, quinquies come modificati, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 29255
Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo comma, e 111 Cost., dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, in quanto, successivamente all’emissione delle ordinanze di rimessione, la disposizione denunciata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sent. n. 223 del 2004. - Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quiquies, del d.lgs. n. 286 del 1998: v. sentenza n. 223/2004.
Massima n. 29256
Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 558 cod. proc. pen. e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede che per la contravvenzione di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato di cui all'art. 14, comma 5-ter, si procede con rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere, all'atto della convalida, il nulla osta all'espulsione (non ricorrendo le «inderogabili esigenze processuali» di cui all'art. 13, comma 3, a sua volta richiamato dal comma 3-bis) e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a norma dell'art. 13, comma 3-quater, atteso che la presentazione dell'arrestato al giudice del dibattimento 'ex' art. 558 cod. proc. pen. non costituisce provvedimento che dispone il giudizio), in quanto il Tribunale, avendo sospeso il giudizio di convalida dell'arresto e, rilevato che per tale reato non si poteva fare luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, avendo ordinato «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario», si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita. - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza per essersi il giudice remittente spogliato del processo: sentenza n. 223/2004 e ordinanza n. 332/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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