Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/2005

Corte cost., ord. 10 marzo 2005, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
97/2005
Data di deposito
10 marzo 2005
Data di decisione
24 febbraio 2005
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:97

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29255

Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo comma, e 111 Cost., dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, in quanto, successivamente all’emissione delle ordinanze di rimessione, la disposizione denunciata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sent. n. 223 del 2004. - Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quiquies, del d.lgs. n. 286 del 1998: v. sentenza n. 223/2004.

Massima n. 29256

Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 558 cod. proc. pen. e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede che per la contravvenzione di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato di cui all'art. 14, comma 5-ter, si procede con rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere, all'atto della convalida, il nulla osta all'espulsione (non ricorrendo le «inderogabili esigenze processuali» di cui all'art. 13, comma 3, a sua volta richiamato dal comma 3-bis) e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a norma dell'art. 13, comma 3-quater, atteso che la presentazione dell'arrestato al giudice del dibattimento 'ex' art. 558 cod. proc. pen. non costituisce provvedimento che dispone il giudizio), in quanto il Tribunale, avendo sospeso il giudizio di convalida dell'arresto e, rilevato che per tale reato non si poteva fare luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, avendo ordinato «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario», si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita. - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza per essersi il giudice remittente spogliato del processo: sentenza n. 223/2004 e ordinanza n. 332/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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