Corte costituzionale
Ordinanza n. 90/2005
Corte cost., ord. 8 marzo 2005, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 90/2005
- Data di deposito
- 8 marzo 2005
- Data di decisione
- 24 febbraio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 558, codice di procedura penale
- art. 13, come modificato, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29245
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del medesimo decreto, prevede l’arresto dell’autore del fatto e che si proceda con il rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere all’atto della convalida il nulla osta all’espulsione e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il giudice 'a quo', infatti, - avendo sospeso il giudizio di convalida dell’arresto e, ritenendo che per tali ragioni non si potesse instaurare il giudizio direttissimo, ed avendo ordinato “la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con rito ordinario”, - si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme in relazione alle quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale; inoltre, la carente e generica descrizione della fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio 'a quo' della questione medesima. - Sentenza citata n. 223/2004 e ordinanza n. 332/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale e dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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