Corte costituzionale
Ordinanza n. 368/2005
Corte cost., ord. 4 ottobre 2005, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 368/2005
- Data di deposito
- 4 ottobre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:368
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, quinquies modificato, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 17, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, ter, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 13, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, quinquies aggiunti, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 29777
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e «conseguentemente» degli artt. 13, comma 3, e 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevedono l'arresto obbligatorio per un reato che, quale quello contestato, non consente – in ragione della sua natura contravvenzionale – l'applicazione di misure cautelari personali, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 27, 104 e 111 Cost., posto che, da un lato, la disciplina censurata non potrebbe trovare giustificazione neppure nell'esigenza di consentire la celebrazione del giudizio direttissimo – prescritto per il reato in questione dallo stesso art. 14, comma 5-quinquies – in quanto, non essendo applicabili misure coercitive, il pubblico ministero, avuta notizia dell'arresto, dovrebbe disporre l'immediata liberazione dell'imputato a norma dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., e, d’altro lato, alla rimessione in libertà dell’imputato conseguirebbe, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, l'obbligo del giudice di rilasciare immediatamente il nulla osta all'espulsione in sede di convalida dell'arresto, con la illegittima anticipazione degli effetti dell'accertamento della responsabilità penale e la subordinazione della partecipazione dell'imputato al processo ad una autorizzazione amministrativa, in base all'art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998 (che disciplina il rientro in Italia dello straniero espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa).
Massima n. 29778
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunti dalla legge n. 189 del 2002 e, «di conseguenza», degli artt. 13, commi 3 e 13, e 17 della «medesima legge» ('recte': del medesimo decreto legislativo), nella parte in cui, consentono l'espulsione immediata dello straniero prima dello svolgimento del processo penale, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 27, 104 e 111 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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