Corte costituzionale
Ordinanza n. 341/2005
Corte cost., ord. 27 luglio 2005, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 341/2005
- Data di deposito
- 27 luglio 2005
- Data di decisione
- 14 luglio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:341
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 18 del 8 febbraio 2003
- legge n. 63 del 7 aprile 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29738
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui, modificando l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, “sottrae alla valutazione secondo equità tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all’art. 1342 cod. civ.”. Il giudice 'a quo', infatti, non deve fare applicazione della norma censurata, poiché l’art. 1-bis del d.l. n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003 ha stabilito che le disposizioni di cui alla norma censurata “si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003”, mentre, nel giudizio principale, l’atto di citazione è stato notificato in data 19 gennaio 2003. - Ordinanza citata n. 299/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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