Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/2005

Corte cost., ord. 27 luglio 2005, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
341/2005
Data di deposito
27 luglio 2005
Data di decisione
14 luglio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:341

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 18 del 8 febbraio 2003
  • legge n. 63 del 7 aprile 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29738

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui, modificando l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, “sottrae alla valutazione secondo equità tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all’art. 1342 cod. civ.”. Il giudice 'a quo', infatti, non deve fare applicazione della norma censurata, poiché l’art. 1-bis del d.l. n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003 ha stabilito che le disposizioni di cui alla norma censurata “si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003”, mentre, nel giudizio principale, l’atto di citazione è stato notificato in data 19 gennaio 2003. - Ordinanza citata n. 299/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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