Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/2005

Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 316

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
316/2005
Data di deposito
22 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:316

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 1, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • legge n. 326 del 24 novembre 2003
  • art. 32, comma 2, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 25, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 26, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 27, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 28, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 33, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 34, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 35, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 36, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 37, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29687

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 Cost., dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in tema di condono edilizio, per non avere il giudice a quo, nel denunciare nuovamente, a seguito della restituzione degli atti, le disposizioni oggetto di precedenti ordinanze di rimessione da esso stesso pronunciate, valutato adeguatamente l’incidenza sulla disciplina censurata della sentenza n. 196 del 2004, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003; per avere riproposto questioni già dichiarate infondate, per averne sollevate altre in nessun modo motivate, e per carente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus in talune delle ordinanze di rimessione. - Restituzione degli atti per l’esame della perdurante rilevanza delle questioni: ord. n. 197 del 2004. - Illegittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003: sent. n. 196 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevate, in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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