Corte costituzionale

Sentenza n. 140/2004

Corte cost., sent. 14 maggio 2004, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/2004
Data di deposito
14 maggio 2004
Data di decisione
10 maggio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:140

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 20 del 13 maggio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28460

Sono ammissibili, in linea generale, interventi sostitutivi previsti dalla legislazione regionale di settore in capo ad organi della Regione nei confronti di enti locali, purché, dato il carattere eccezionale di tali forme di sostituzione rispetto al normale svolgimento delle funzioni degli enti locali, si tratti di interventi rispettosi di una serie di limiti e condizioni: l'ipotesi di sostituzione deve essere prevista da una legge che fissi precisi presupposti sostanziali e procedurali; il potere sostitutivo deve riguardare atti la cui obbligatorietà sia espressiva di interessi di dimensione più ampia; il relativo potere deve essere esercitato da organi di governo della Regione; deve essere previsto un apposito procedimento, nel cui ambito, in conformità al principio di leale collaborazione, sia consentito all'ente, che deve essere sostituito, di interloquire ed eventualmente di provvedere direttamente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione, dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20, il quale stabilisce che, trascorsi i termini assegnati dalla stessa legge ai Comuni per esercitare le competenze previste circa l'installazione di nuovi impianti di carburante, provvede, in via sostitutiva, la Regione entro il termine ulteriore di 120 giorni. - Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 112, n. 69 e n. 43/2004. - Con riferimento ai principi che il potere sostitutivo generale deve rispettare, citate le sentenze n. 338 del 1989, n. 177 del 1988, n. 460 del 1989 e n. 313 del 2003, n. 416 del 1995, e l'ordinanza n. 53 del 2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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