Corte costituzionale
Sentenza n. 140/2004
Corte cost., sent. 14 maggio 2004, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/2004
- Data di deposito
- 14 maggio 2004
- Data di decisione
- 10 maggio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 20 del 13 maggio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28460
Sono ammissibili, in linea generale, interventi sostitutivi previsti dalla legislazione regionale di settore in capo ad organi della Regione nei confronti di enti locali, purché, dato il carattere eccezionale di tali forme di sostituzione rispetto al normale svolgimento delle funzioni degli enti locali, si tratti di interventi rispettosi di una serie di limiti e condizioni: l'ipotesi di sostituzione deve essere prevista da una legge che fissi precisi presupposti sostanziali e procedurali; il potere sostitutivo deve riguardare atti la cui obbligatorietà sia espressiva di interessi di dimensione più ampia; il relativo potere deve essere esercitato da organi di governo della Regione; deve essere previsto un apposito procedimento, nel cui ambito, in conformità al principio di leale collaborazione, sia consentito all'ente, che deve essere sostituito, di interloquire ed eventualmente di provvedere direttamente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione, dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20, il quale stabilisce che, trascorsi i termini assegnati dalla stessa legge ai Comuni per esercitare le competenze previste circa l'installazione di nuovi impianti di carburante, provvede, in via sostitutiva, la Regione entro il termine ulteriore di 120 giorni. - Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 112, n. 69 e n. 43/2004. - Con riferimento ai principi che il potere sostitutivo generale deve rispettare, citate le sentenze n. 338 del 1989, n. 177 del 1988, n. 460 del 1989 e n. 313 del 2003, n. 416 del 1995, e l'ordinanza n. 53 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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