Corte costituzionale
Ordinanza n. 417/2004
Corte cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 417
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 417/2004
- Data di deposito
- 23 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:417
Norme oggetto del giudizio
- art. 41-bis, comma 2, bis come modificato, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 2, legge n. 279 del 23 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28973
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, nella parte in cui prevede che i provvedimenti ministeriali di sospensione delle regole di trattamento sono prorogabili «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno», in quanto ai presupposti del provvedimento proroga è possibile attribuire una interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che, da una parte, esso deve contenere una adeguata motivazione sulla permanenza dei presupposti che legittimano l'applicazione del regime differenziato, vale a dire sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali, e, dall’altra, che, in sede di controllo giurisdizionale, spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale. E ciò alla luce, ed in continuità, con i principi affermati , in relazione all’originaria disciplina della sospensione delle regole di trattamento, con le sent. n. 349 e n. 410 del 1993, n. 351 del 1996, n. 376 del 1997, le quali, chiarendo come fosse possibile e doveroso dare una interpretazione conforme a Costituzione di quella disciplina, volta a fronteggiare specifiche esigenze di ordine e sicurezza, discendenti dalla «necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà», collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio «attraverso i contatti con il mondo esterno» che lo stesso ordinamento penitenziario favorisce quali strumenti di reinserimento sociale, ha precisato che i provvedimenti che applicano l'art. 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario debbono essere concretamente motivati in relazione alle specifiche esigenze di ordine e di sicurezza che ne costituiscono il presupposto, in quanto il regime differenziato si fonda sull'effettivo pericolo della permanenza dei collegamenti interni ed esterni con le organizzazioni criminali e con le loro attività, e non sull'essere i detenuti autori di particolari categorie di reati, sicché i detenuti debbono essere sottoposti «a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo, attraverso la soppressione o la riduzione delle opportunità che [...] discenderebbero dall'applicazione del normale regime penitenziario». Siffatte garanzie, relative sia ai presupposti che ai contenuti del regime differenziato, il cui rispetto è assicurato dall'obbligo di motivazione da parte dell'amministrazione e dal successivo controllo giurisdizionale, operano anche in relazione ai provvedimenti di proroga – ed i principi alla base si esse sono già stati recepiti dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione al nuovo comma 2-bis dell’art. 41-bis -, provvedimenti che devono pertanto contenere «una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire», non potendosi ammettere «motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte». - Sulla originaria disciplina della sospensione delle regole di trattamento introdotta nell’ordinamento penitenziario con il d.l. n. 306 del 1992, si vedano le sentenze n. 349 e n. 410/1993, n. 351/1996, n. 376/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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