Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/2004

Corte cost., ord. 5 novembre 2004, n. 332

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
332/2004
Data di deposito
5 novembre 2004
Data di decisione
28 ottobre 2004
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:332

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28831

Restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti la perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 13 Costituzione, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni. Infatti, con sentenza n. 223 del 2004 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nel senso prospettato dai giudici rimettenti, ed inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, ha sostituito l’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-'quater'. – V. la richiamata sentenza n. 223/2004.

Massima n. 28832

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-'bis', 3-'quater', e 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, prevede il ricorso al giudizio direttissimo, in caso di arresto in flagranza per il reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, dall’altro lato invece impone al giudice di concedere, all’atto della convalida dell’arresto, il nulla osta all’espulsione e di pronunciare, quindi, sentenza di non luogo a procedere. Dall'ordinanza di rimessione, infatti, emerge che il rimettente – avendo sospeso il giudizio di convalida dell’arresto in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del decreto legislativo n. 286 del 1998 e quindi ordinato "la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con il rito ordinario", – si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme in relazione alle quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. - V., in termini, sentenza n. 223/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze in relazione alle questioni concernenti l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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