Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/2004

Corte cost., ord. 22 luglio 2004, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
266/2004
Data di deposito
22 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:266

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28689

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e degli artt. 2 e 4 del regio decreto 10 marzo 1910, n. 149, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41 e 113 della Costituzione. Il dubbio di costituzionalità sotto il profilo della “grave disparità di trattamento tra cittadini”, è, infatti, privo di rilevanza nel giudizio 'a quo', avendo, il rimettente, dato atto dell’avvenuto versamento della somma da parte del ricorrente. - V. sentenza citata n. 114/2004.

Massima n. 28690

La Corte si è già pronunciata su analoghe questioni, concludendo per la illegittimità costituzionale delle norme censurate sul rilievo “che l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 204-'bis' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 finisca per pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’azione esperita”, con la conseguenza che spetta ai giudici rimettenti verificare la perdurante rilevanza di tutte le questioni prospettate, ivi comprese quelle che investono disposizioni ulteriori rispetto al comma 3 dell’art. 204-'bis'. Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' per riesame sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 204-'bis', commi 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 102, primo comma, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione. - V. sentenza citata n. 114/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e degli artt. 2 e 4 del regio decreto 10 marzo 1910, n. 149 (Approvazione del regolamento sul servizio dei depositi giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Modica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Sulmona, Brindisi, Sant'Antioco, Cagliari, Chiaromonte, Asiago, Città della Pieve, Reggio Calabria, Racconigi, Monza, Palermo, Santadi, Anzio, Gallipoli, Vietri di Potenza, Venafro, Montefiascone, Gragnano, Cosenza, Carinola, Mestre, Senorbì, Ficarolo, Alghero, Livorno, Montecorvino Rovella, San Miniato, Trapani, Portici, Todi, Castelfiorentino, Orvieto, Genzano di Roma, Sorgono, Lizzano, Bojano, Carini, Genova, Cascina, Grosseto, Venezia, Velletri, Bra, Napoli, San Pietro Vernotico, Montefalco, Udine, Varazze, Rimini, Pescina, Asolo, Carbonia, Potenza, Lagonegro, Milano, Rotondella ed Aulla.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 luglio 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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