Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/2004

Corte cost., ord. 28 giugno 2004, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
202/2004
Data di deposito
28 giugno 2004
Data di decisione
24 giugno 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:202

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28597

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 101, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il coimputato nel medesimo reato o l’imputato di un reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., "possa essere sentito come testimone nel caso previsto dall’art. 64, comma 3, lettera c)" del medesimo codice. Ed infatti, come già affermato nell'ordinanza n. 485 del 2002, la disciplina oggetto di impugnativa appare frutto di scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato – in ossequio al principio 'nemo tenetur se detegere' – situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa", va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l’impossibilità di formazione della prova testimoniale. – Sul diritto al silenzio dell'imputato inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa", da garantire malgrado dal suo esercizio possa conseguire l’impossibilità di formazione della prova testimoniale, v. la citata ordinanza n. 485/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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