Corte costituzionale
Ordinanza n. 202/2004
Corte cost., ord. 28 giugno 2004, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 202/2004
- Data di deposito
- 28 giugno 2004
- Data di decisione
- 24 giugno 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:202
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28597
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 101, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il coimputato nel medesimo reato o l’imputato di un reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., "possa essere sentito come testimone nel caso previsto dall’art. 64, comma 3, lettera c)" del medesimo codice. Ed infatti, come già affermato nell'ordinanza n. 485 del 2002, la disciplina oggetto di impugnativa appare frutto di scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato – in ossequio al principio 'nemo tenetur se detegere' – situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa", va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l’impossibilità di formazione della prova testimoniale. – Sul diritto al silenzio dell'imputato inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa", da garantire malgrado dal suo esercizio possa conseguire l’impossibilità di formazione della prova testimoniale, v. la citata ordinanza n. 485/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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