Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/2004

Corte cost., ord. 25 maggio 2004, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
149/2004
Data di deposito
25 maggio 2004
Data di decisione
13 maggio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:149

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28469

La questione di legittimità costituzionale sollevata sulla disposizione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (art. 68, comma 1, nel testo modificato dall’art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387) deve intendersi trasferita sulla disposizione dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui essa è stata trasfusa. - Sul “trasferimento”della questione di legittimità costituzionale, sono richiamate le sentenze nn. 84/1996; 454/1998 e 376/2000; ordinanza n. 11/2002.

Massima n. 28470

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 103 e 113, dell’art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo modificato dall’art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituito dall’art. 63 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui ha devoluto al giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento (e la revoca) degli incarichi dirigenziali. Il giudice ‘a quo’ non ha, infatti, offerto adeguata motivazione in ordine alle rilevanza della questione, poiché, richiamando una lettura estensiva del comma 4 dell’art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, non ha fornito alcuna descrizione circa le modalità della procedura selettiva adottata nel caso di specie ai fini della scelta del soggetto cui conferire l’incarico, neppure in ordine all’eventuale formazione di una graduatoria di merito tra i candidati, vincolante per l’amministrazione, al fine di consentire la individuazione di elementi idonei a ricondurre la disciplina per il conferimento dell’incarico nell’ambito di una procedura concorsuale, ancorché atipica, ovvero nell’ambito di una mera valutazione di idoneità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo modificato dall'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituito dall'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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