Corte costituzionale
Ordinanza n. 149/2004
Corte cost., ord. 25 maggio 2004, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 149/2004
- Data di deposito
- 25 maggio 2004
- Data di decisione
- 13 maggio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, comma 1, nel testo modificato, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 18, sostituito, decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998
- art. 63, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28469
La questione di legittimità costituzionale sollevata sulla disposizione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (art. 68, comma 1, nel testo modificato dall’art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387) deve intendersi trasferita sulla disposizione dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui essa è stata trasfusa. - Sul “trasferimento”della questione di legittimità costituzionale, sono richiamate le sentenze nn. 84/1996; 454/1998 e 376/2000; ordinanza n. 11/2002.
Massima n. 28470
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 103 e 113, dell’art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo modificato dall’art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituito dall’art. 63 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui ha devoluto al giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento (e la revoca) degli incarichi dirigenziali. Il giudice ‘a quo’ non ha, infatti, offerto adeguata motivazione in ordine alle rilevanza della questione, poiché, richiamando una lettura estensiva del comma 4 dell’art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, non ha fornito alcuna descrizione circa le modalità della procedura selettiva adottata nel caso di specie ai fini della scelta del soggetto cui conferire l’incarico, neppure in ordine all’eventuale formazione di una graduatoria di merito tra i candidati, vincolante per l’amministrazione, al fine di consentire la individuazione di elementi idonei a ricondurre la disciplina per il conferimento dell’incarico nell’ambito di una procedura concorsuale, ancorché atipica, ovvero nell’ambito di una mera valutazione di idoneità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo modificato dall'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituito dall'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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