Corte costituzionale

Sentenza n. 341/2003

Corte cost., sent. 25 novembre 2003, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
341/2003
Data di deposito
25 novembre 2003
Data di decisione
13 novembre 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:341

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto-legge n. 256 del 3 luglio 2001
  • legge n. 334 del 20 agosto 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28091

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non è ammesso l’intervento di associazioni di categoria che non siano parti nel giudizio ‘a quo’. (Principio ribadito dalla Corte, in giudizio di legittimità costituzionale promosso nei confronti dell’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, contenente norma di interpretazione autentica dell’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 – come modificato dall’art. 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, nel dichiarare inammissibile l’intervento delle Associazioni F.I.T.A., C.N.A. e L.I.A.T.).

Massima n. 28092

La Corte ha già chiarito che la norma di interpretazione autentica, contenuta nell’art. 3 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334 non ha un significato univoco nella giurisprudenza, poiché alla tesi della necessità, a pena di nullità, della forma scritta del contratto ‘de quo’ se ne contrappone altra fondata sull’eccesso del mezzo (nullità per difetto di forma di alcuni dati) rispetto al fine asseritamente perseguito (repressione dell’abusivismo), con ciò escludendo ogni illegittima compressione del potere decisorio del giudice attraverso una indebita interferenza nei giudizi pendenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, comma secondo, 102, comma primo, e 104 della Costituzione, del predetto art. 3 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo il quale l’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 – come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n.162 – “si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l’obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta”. - V. sentenza citata n. 26/2003.

Massima n. 28093

La Corte ha ripetutamente escluso che, nella specie, si versi in ipotesi di macroscopico difetto dei presupposti, poiché, eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d’urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge del decreto legge. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334). - V. sentenze citate nn. 29 e 16/2002, n. 398/1998 e n. 330/1996.

Massima n. 28094

Manifesta inammissibilità, per irrilevanza della questione sollevata nei confronti della stessa norma, in quanto la denunciata illegittimità per disparità di trattamento viene prospettata con riferimento alla forma scritta del contratto, mentre, nei giudizi ‘a quibus’, il contratto era stato concluso oralmente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili gli interventi della F.I.T.A., C.N.A. e L.I.A.T.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dai Tribunali di Prato e di Roma, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101, comma secondo, 102, comma primo, e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della medesima norma sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai Tribunali di Prato, Roma e Sassari, nonché in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dal Tribunale di Prato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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