Corte costituzionale
Sentenza n. 302/2003
Corte cost., sent. 1° ottobre 2003, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 302/2003
- Data di deposito
- 1° ottobre 2003
- Data di decisione
- 23 settembre 2003
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:302
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000
- art. 2, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000
- art. 5, comma 1, lettera h), decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000
- art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000
- art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999
- art. 188, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999
- art. 188, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999
- art. 188, comma 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999
- art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999
Parametri
- art. 8, numero 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, lettera f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 1, legge n. 196 del 16 maggio 1978
- art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982
- art. 5, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 115, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 127, comma 2, Costituzione
- art. 39, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 10, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 27961
La questione di costituzionalità sollevata anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale che ha modificato il titolo V della Costituzione, con riferimento alle norme costituzionali allora vigenti e promossa per ottenere il riconoscimento delle competenze regionali, ha da essere decisa esclusivamente alla stregua delle norme costituzionali nella formulazione originaria, non rilevando, in questa circostanza, il sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale. - V. citate sentenze n. 39/2003; n. 13/2003 e n. 507/2002.
Massima n. 27962
Non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare con regolamento norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente, va disposto l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nella parte in cui a) individua fra i destinatari del sistema unico di qualificazione, gli esecutori dei lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, affidati dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, comma 2); b) definisce “stazioni appaltanti”, fra le altre, le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 2, comma 1, lett. b); c) include nella commissione consultiva due rappresentanti delle regioni e delle province autonome (art. 5, comma 1, lett. h), espressione da intendersi comprensiva anche delle Regioni ad autonomia differenziata; d) include anche le regioni e le province tra i soggetti che non possono detenere partecipazioni al capitale di una SOA (art. 8, comma 1, espressione comprensiva anche delle Regioni a statuto speciale) e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle Regioni, anche a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 1, comma 2 e art. 188, commi 8, 9 e 10). Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, infatti, non sono comprese tra i destinatari del regolamento, secondo l’espressa previsione ed elencazione di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Massima n. 27963
Non ha pregio l’eccezione di inammissibilità dei tre ricorsi proposti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano sul rilievo che l’atto impugnato avrebbe la forma del regolamento, ma sostanza e forza di legge e, come tale inidoneo ad essere oggetto di conflitto di attribuzione. L’atto impugnato, infatti, non ha valore di legge e, quindi, non è soggetto al procedimento di impugnazione già previsto dall’art. 2 della legge costituzionale del 1948 ed ora previsto (con termine modificato) dall’art. 127, secondo comma, della Costituzione.
Massima n. 27964
Non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri adottare norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, essendo tali soggetti esclusi dall’applicazione delle stesse, sulla base della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Conseguentemente va disposto l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui estende l’applicabilità del regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale e provinciale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato, ai lavori realizzati nell’ambito di funzioni delegate e nell’ambito delle materia non oggetto di potestà legislativa a norma dell’art. 117 della Costituzione (art. 1, comma 2), nonché estende l’obbligo di istituire elenchi di collaudatori e di curarne la tenuta mediante apposite commissioni (art. 188, commi 8, 9 e 10).
Massima n. 27965
Non è fondato il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso l’art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, poiché per le Regioni ordinarie opera il meccanismo di cui all’art. 10 della legge n. 62 del 1953, con la conseguenza che le disposizioni del regolamento impugnato si applicano fino a quando le medesime Regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge.
Massima n. 27966
Non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri adottare norme applicabili in via suppletiva nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, conseguentemente, va pronunciato l’annullamento dell’art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome. Nei confronti delle quali, infatti, non può trovare applicazione il regolamento statale impugnato in base all’art. 10 della legge n. 62 del 1953, dovendo, invece, applicarsi l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che non produce abrogazione delle leggi provinciali preesistenti in contrasto con sopravvenute norme statali, ma impone solo obbligo di adeguamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
a) dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare, con il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) e con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente, annulla gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5, comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli artt. 1, commi 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri adottare, con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) norme applicabili nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente annulla l'art. 1, comma 3, del predetto d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
c) rigetta, per il resto, il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Emilia Romagna avverso l'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), con il ricorso indicato in premessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze