Corte costituzionale
Sentenza n. 228/2003
Corte cost., sent. 4 luglio 2003, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/2003
- Data di deposito
- 4 luglio 2003
- Data di decisione
- 19 giugno 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lettere e) e f), decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
- art. 7, decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
- art. 4, decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
- art. 5, decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
- art. 5, comma 1, decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
- art. 5, comma 4, decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
- art. 5, comma 4, ter, decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
- legge n. 401 del 9 novembre 2001
- art. 5, comma 5, decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
- art. 5, comma 4, bis, decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
- art. 5, comma 3, ter, decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
- art. 5, comma 2, decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
- art. 5, comma 6, decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001
Parametri
- art. 95, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 5, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 8, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 52, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, comma 1, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, numero 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, numero 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, numero 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, numero 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 52, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
Massime
Massima n. 27951
E’ inammissibile il ricorso proposto dalla regione contro il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 emesso (ed impugnato) nel contesto del previgente sistema costituzionale di ripartizione tra Stato e Regioni, cui si è sostituita la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, promulgata sotto il vigore del sistema riformato.
Massima n. 27952
E’ precluso che una questione posta sulle norme del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, sollevata dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria e dalle Province di Trento e di Bolzano, emesso nel contesto del previgente sistema costituzionale, in riferimento ai parametri costituzionali allora vigenti, possa essere trasferita alle norme della legge di conversione, in riferimento a parametri nuovi, poiché essa sarebbe “questione diversa” rispetto a quella originariamente sollevata.
Massima n. 27953
Per l’ammissibilità del ricorso in via principale sotto il profilo del contenuto della impugnazione, è sufficiente che vi sia la richiesta di illegittimità costituzionale di una norma di legge, con indicazione del vizio denunciato, anche se questo è prospettato in via alternativa a diversa tesi interpretativa, pertanto va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato. - V. sentenze citate n. 412/2001, n. 244/1997 e n. 242/1989.
Massima n. 27954
La clausola di salvaguardia contenuta nel comma 6 dell’art. 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in difetto di indici contrari, fa salva la sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione, pertanto non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 5, commi 1, 2, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter e 5 del decreto legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Massima n. 27955
La clausola di salvaguardia contenuta nel comma 6 dell’art. 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in difetto di indici contrari, fa salva la sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione, pertanto non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 5, commi 1, 2, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter e 5 del decreto legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere e) ed f), 4, 5 e 7, e dell'intero decreto-legge n. 343 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 77, 95, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter e 5, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile), sollevate - in riferimento agli artt. 8, n. 5), n. 13), n. 17) e n. 24), 9, n. 9), 16 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); agli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente il rapporto tra atti legislativi e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); nonché all'art. 117 della Costituzione, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1, 2, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6 del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 401 del 2001, sollevate - in riferimento agli artt. 8, comma 1, n. 5), n. 13), n. 17), e n. 24), 9, comma 1, n. 9), 16 e 52, comma 2, del d.P.R. n. 670 del 1972; agli 33, 34, e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974; agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; d) agli artt. 117 e 118 «principi del titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione al disposto all'art. 10 della medesima legge»; nonché al principio di leale cooperazione - dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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