Corte costituzionale

Sentenza n. 220/2003

Corte cost., sent. 24 giugno 2003, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/2003
Data di deposito
24 giugno 2003
Data di decisione
4 giugno 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:220

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27801

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 274, comma 1, lettera l, nonché 63 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prospettata sul presupposto che alla specie sarebbe stata applicabile, nel giudizio 'a quo', non già la norma denunciata bensì quella che si assume da questa illegittimamente abrogata, e che sanciva, all’epoca dell’elezione, l’incompatibilità con la carica di Sindaco per i dipendenti dell’unità sanitaria locale. Nel giudizio per l’accertamento della causa di incompatibilità dell’amministratore locale si applica infatti – secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità dal quale non si ha ragione di discostarsi – la relativa disciplina vigente nel momento in cui viene a scadere il termine ultimo entro il quale l’interessato può rimuovere la causa di incompatibilità: quest’ultima può, del resto, essere rimossa dall’interessato – a differenza dell’ineleggibilità, che vizia la stessa investitura elettorale – anche successivamente all’elezione ed è quindi logico che la sopravvenienza, in pendenza del predetto termine, di una nuova norma che faccia venir meno la causa di incompatibilità comporti l’impossibilità di pronunciare la decadenza. - In tema di salvaguardia del diritto di elettorato passivo, citata la sentenza n. 160/1997, declaratoria dell’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Massima n. 27802

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 274, comma 1, lettera l, nonché 63 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prospettata sul presupposto che il remittente avrebbe erroneamente ed artificiosamente motivato la reiezione di due eccezioni preliminari avanzate nel giudizio principale. In presenza di una specifica ed espressa motivazione svolta nell’ordinanza di rimessione, non spetta alla Corte valutare la correttezza delle relative statuizioni del giudice, trattandosi di questioni strettamente attinenti al giudizio principale.

Massima n. 27803

Infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 274, comma 1, lettera l, e 275 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prospettata sul presupposto di una insufficiente motivazione, da parte del remittente, in ordine all’influenza che avrebbe sull’esito della causa l’eventuale accoglimento della questione sollevata, la quale riguarderebbe il merito politico della norma denunciata: questa concerne, invece, proprio l’ipotizzata incostituzionalità, per eccesso di delega, di una norma che ha fatto venir meno, per abrogazione, la causa di incompatibilità di cui si discute nel giudizio; né sarebbe logico chiedere che il giudice argomenti circa la predetta influenza.

Massima n. 27804

Infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 274, comma 1, lettera l), e 275 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prospettata sul presupposto che si chiederebbe una pronuncia additiva comportante una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore: i giudici 'a quibus' prospettano, invece, una pronuncia che produca, in forza della asserita incostituzionalità, la caducazione di una norma abrogatrice, con conseguente revivescenza di tale norma, e dunque della causa di incompatibilità oggi soppressa dal legislatore delegato.

Massima n. 27805

La norma di cui all’art. 274, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – denunciata nella parte in cui, abrogando la legge 23 aprile 1981, n. 154 (salve le sole disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali), ha fatto venir meno la causa di incompatibilità già prevista dall’art. 8, n. 2, della medesima legge n. 154 del 1981 fra la carica di Sindaco (del Comune il cui territorio coincide con quello dell’unità sanitaria locale o di quello con popolazione superiore a 30.000 abitanti che concorre a costituire l’unità sanitaria locale) e la qualità di dipendente dell’unità sanitaria o di professionista con essa convenzionato – è frutto di una scelta del legislatore delegato che non può ritenersi eccedere l’ambito del compito di coordinamento conferito con una legge di delega complessiva (l. 3 agosto 1999, n. 265), ad ampio raggio, espressamente destinata a investire, per la prima volta, anche la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Coordinare, non solo formalmente, vuol dire, infatti, anche adeguare la disciplina al nuovo quadro complessivo, derivato – come nella specie – dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui 'ratio' originaria non trova più rispondenza nell’ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all’assetto in vigore. Il profondo mutamento, del resto, dell’assetto istituzionale delle unità sanitarie locali – la cui configurazione giuridica, già prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, venne profondamente mutata dal decreto legislativo n. 502 del 1992, nell’ambito di un disegno poi ulteriormente sviluppato e modificato dai decreti legislativi n. 517 del 1993 e n. 229 del 1999 – non consentiva di ritenere immutata la 'ratio' o il fondamento giustificativo della incompatibilità di cui alla legge n. 154 del 1981. Deve escludersi, d’altra parte, che la funzione del sanitario – con compiti, essenzialmente, di direzione tecnica dei servizi, e non di gestione dell’azienda – lo collochi istituzionalmente in una posizione di interferenza o conflitto potenziale con le funzioni di Sindaco tale da rendere costituzionalmente necessaria la incompatibilità dal punto di vista dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione; né il confronto con le posizioni del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario della USL – rispetto alle quali non sussiste certo omogeneità – evoca un idoneo 'tertium comparationis', non essendo neppure confrontabile, per portata e 'ratio', il regime delle relative incompatibilità. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

Massima n. 27806

Le norme di cui agli articoli 63 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – denunciate nella parte in cui, disciplinando, rispettivamente, le incompatibilità con la carica di Sindaco e le incompatibilità con la carica di Sindaco di uffici delle aziende sanitarie ed ospedaliere, non prevedono l’incompatibilità della carica di Sindaco con la funzione di primario di divisione nella locale unità sanitaria – è frutto di una scelta del legislatore delegato che non può ritenersi eccedere l’ambito del compito di coordinamento conferito con una legge di delega complessiva (l. 3 agosto 1999, n. 265), ad ampio raggio, espressamente destinata a investire, per la prima volta, anche la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Coordinare, non solo formalmente, vuol dire, infatti, anche adeguare la disciplina al nuovo quadro complessivo, derivato – come nella specie – dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui 'ratio' originaria non trova più rispondenza nell’ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all’assetto in vigore. Il profondo mutamento, del resto, dell’assetto istituzionale delle unità sanitarie locali – la cui configurazione giuridica, già prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, venne profondamente mutata dal decreto legislativo n. 502 del 1992, nell’ambito di un disegno poi ulteriormente sviluppato e modificato dai decreti legislativi n. 517 del 1993 e n. 229 del 1999 – non consentiva di ritenere immutata la 'ratio' o il fondamento giustificativo della incompatibilità di cui alla legge n. 154 del 1981. Deve escludersi, d’altra parte, che la funzione del sanitario – con compiti, essenzialmente, di direzione tecnica dei servizi, e non di gestione dell’azienda – lo collochi istituzionalmente in una posizione di interferenza o conflitto potenziale con le funzioni di Sindaco tale da rendere costituzionalmente necessaria la incompatibilità dal punto di vista dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione; né il confronto con le posizioni del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario della USL – rispetto alle quali non sussiste certo omogeneità – evoca un idoneo 'tertium comparationis', non essendo neppure confrontabile, per portata e 'ratio', il regime delle relative incompatibilità. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

Massima n. 27807

Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 275 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione: l’impugnazione, non sorretta da alcuna specifica motivazione, concerne, infatti, una disposizione la cui unica portata è quella di sostituire alle norme abrogate quelle corrispondenti del testo unico, ai fini dei richiami ad esse che siano contenuti in altre disposizioni normative.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate rispettivamente, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì e, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 66 del predetto d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza in epigrafe;

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 del predetto d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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