Art. 66 — Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

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