Corte costituzionale

Sentenza n. 201/2003

Corte cost., sent. 11 giugno 2003, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/2003
Data di deposito
11 giugno 2003
Data di decisione
3 giugno 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, lettera b), legge della Regione Lombardia n. 4 del 6 marzo 2002
  • art. 3, comma 12, legge della Regione Lombardia n. 4 del 6 marzo 2002
  • art. 1, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 4 del 6 marzo 2002

Parametri

Massime

Massima n. 27810

Riserva di decisione sulle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, lettera b) e 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, sollevate in riferimento agli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettere q) e s), 118 e 120, secondo comma, della Costituzione. Le questioni – introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto, investendo, altresì, l'art. 1, comma 4, della medesima legge regionale – si riferiscono, infatti, a norme relative a materie completamente diverse e senza alcun collegamento tra loro, che esigenze di omogeneità e univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione o gruppi di questioni.

Massima n. 27811

La competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, deve essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali (oltre che provinciali e delle Città metropolitane), di cui all'attuale art. 122, primo comma, della Costituzione, il quale ha modificato la distribuzione delle competenze vigente in materia prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. La natura concorrente della relativa potestà legislativa regionale – da esercitare "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica" – fa escludere, pertanto, che possa essere assunto come limite alla potestà legislativa regionale la regola di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovendo, per questo, invece, riferirsi al principio ispiratore di cui essa è espressione, secondo la 'ratio' della disciplina delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione. - In tema di riconducibilità della 'ratio' delle incompatibilità ai principi di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, menzionate le sentenze n. 97/1991 e n. 5/1978.

Massima n. 27812

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 4, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, in quanto prevede l'incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. La norma censurata supera, infatti, il limite della discrezionalità, traducendosi non in un’attuazione ma in un’elusione del principio ricavabile dalle norme dell’ordinamento giuridico statale vigente che esprimano scelte fondamentali e che operino – in mancanza di una legge statale determinativa dei principi e nell’impossibilità di ricorrere, data la natura concorrente della potestà legislativa della Regione, alla regola di cui all’art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – da limiti all’esercizio della competenza legislativa regionale: detto principio consiste nell’esistenza di ragioni che ostano all’unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee ad evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima analisi, sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni, dovendosi, perciò, a questi fini, in linea di massima, escludere il co-esercizio delle cariche in questione. Alla scelta del legislatore regionale consegue, del resto – tenuto conto della composizione demografica dei Comuni della Regione Lombardia – il ribaltamento della scelta di principio contenuta nella norma statale di riferimento, trasformandosi l’incompatibilità – da regola, qual è nella legislazione statale – in eccezione. - In tema di ricorso alle norme dell’ordinamento giuridico statale per individuare le scelte fondamentali che operino come limiti alla competenza legislativa statale, menzionata la sentenza n. 282/2002, pronunciata con riferimento alla legislazione di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma con affermazione di portata generale. - Per la correzione di errore materiale, v. ordinanza n. 260/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle questioni relative agli artt. 1, comma 3, lettera b), e 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), sollevate, in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettere q) e s), 118 e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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