Corte costituzionale
Sentenza n. 197/2003
Corte cost., sent. 5 giugno 2003, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/2003
- Data di deposito
- 5 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:197
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 135 del 29 marzo 2001
- art. 2, legge n. 135 del 29 marzo 2001
- art. 3, legge n. 135 del 29 marzo 2001
- art. 4, legge n. 135 del 29 marzo 2001
- art. 5, legge n. 135 del 29 marzo 2001
- art. 6, legge n. 135 del 29 marzo 2001
- art. 7, legge n. 135 del 29 marzo 2001
- art. 8, legge n. 135 del 29 marzo 2001
- art. 9, legge n. 135 del 29 marzo 2001
- art. 10, legge n. 135 del 29 marzo 2001
- art. 11, legge n. 135 del 29 marzo 2001
Parametri
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 87, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 1, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 2, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 43, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 44, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Massime
Massima n. 27782
Le questioni di legittimità costituzionale in via principale proposte anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 debbono essere risolte alla stregua delle previgenti disposizioni costituzionali invocate come parametri. - In termini, richiamate le sentenze n. 422 e n. 376/2002.
Massima n. 27783
Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sollevate in riferimento agli articoli 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Non risulta, infatti, che, nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, le disposizioni censurate abbiano in pratica prodotto effetti lesivi tali da determinare un’invasione nella sfera di attribuzioni delle Regioni ricorrenti. Essendo, invece, pacifico che dopo il nuovo titolo V della Costituzione le Regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari – come anche confermato nel quadro normativo conseguente all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, di attuazione della legge denunciata –, attraverso una disciplina legislativa che può essere anche sostitutiva di quella statale, risulta chiara la sopravvenuta carenza d’interesse delle Regioni ricorrenti all’annullamento delle disposizioni statali censurate. - In tema di ammissibilità di una disciplina regionale anche sostitutiva di quella statale, menzionata la sentenza n. 510/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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