Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2003

Corte cost., sent. 5 giugno 2003, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/2003
Data di deposito
5 giugno 2003
Data di decisione
23 maggio 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 135 del 29 marzo 2001
  • art. 2, legge n. 135 del 29 marzo 2001
  • art. 3, legge n. 135 del 29 marzo 2001
  • art. 4, legge n. 135 del 29 marzo 2001
  • art. 5, legge n. 135 del 29 marzo 2001
  • art. 6, legge n. 135 del 29 marzo 2001
  • art. 7, legge n. 135 del 29 marzo 2001
  • art. 8, legge n. 135 del 29 marzo 2001
  • art. 9, legge n. 135 del 29 marzo 2001
  • art. 10, legge n. 135 del 29 marzo 2001
  • art. 11, legge n. 135 del 29 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27782

Le questioni di legittimità costituzionale in via principale proposte anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 debbono essere risolte alla stregua delle previgenti disposizioni costituzionali invocate come parametri. - In termini, richiamate le sentenze n. 422 e n. 376/2002.

Massima n. 27783

Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sollevate in riferimento agli articoli 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Non risulta, infatti, che, nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, le disposizioni censurate abbiano in pratica prodotto effetti lesivi tali da determinare un’invasione nella sfera di attribuzioni delle Regioni ricorrenti. Essendo, invece, pacifico che dopo il nuovo titolo V della Costituzione le Regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari – come anche confermato nel quadro normativo conseguente all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, di attuazione della legge denunciata –, attraverso una disciplina legislativa che può essere anche sostitutiva di quella statale, risulta chiara la sopravvenuta carenza d’interesse delle Regioni ricorrenti all’annullamento delle disposizioni statali censurate. - In tema di ammissibilità di una disciplina regionale anche sostitutiva di quella statale, menzionata la sentenza n. 510/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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