Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/2003

Corte cost., ord. 28 febbraio 2003, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
54/2003
Data di deposito
28 febbraio 2003
Data di decisione
10 febbraio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:54

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27587

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero qualora, nel corso del medesimo procedimento penale, lo stesso giudice abbia in precedenza emesso un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato. Infatti ai fini dell'insorgere della relazione di incompatibilità in capo allo stesso giudice-persona fisica, non assume carattere "pregiudicante" la decisione che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a prendere in tema di archiviazione, data la natura interlocutoria e sommaria di quest'ultima, finalizzata a un controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale e non a un accertamento sul merito dell'imputazione. - Sul principio del "giusto processo" v. citate sentenze n. 131/1996, n. 308/1997, n. 307/1997 e n. 306/1997. - Sulla natura della locuzione "giudizio" rilevante ai fini dell'insorgere della relazione di incompatibilità, v. citata sentenza n. 131/1996. - Sulla natura "pregiudicante" della valutazione compiuta in occasione dell'adozione di una misura cautelare personale, v. citate sentenze n. 155/1996 e n. 432/1995. - Sul provvedimento di archiviazione, invece, v. citate ordinanze n. 153/1999, n. 150/1998, sentenza n. 319/1993. - Sulla necessità che attività pregiudicante e funzione che si assume pregiudicata non cadano all'interno della medesima fase del procedimento, v. citata sentenza n. 177/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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