Corte costituzionale
Ordinanza n. 206/2003
Corte cost., ord. 11 giugno 2003, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 206/2003
- Data di deposito
- 11 giugno 2003
- Data di decisione
- 3 giugno 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, bis, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 27768
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto prevede il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro. La fattispecie oggetto della norma censurata – prevista contro il rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione – non può, infatti, considerarsi omologa rispetto al 'tertium comparationis' individuato dal remittente (reato di omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto d’imposta, previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982, ora abrogato dall’art. 25 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74); né può ritenersi che gli obblighi tributari e gli obblighi previdenziali di cui si tratta, pur rientrando nell’ampia categoria delle obbligazioni pubbliche, siano correlativi ad eguali interessi: per assicurare il rituale adempimento di detti obblighi sono, perciò, prevedibili differenziati e specifici sistemi, nell’ambito di ciascuno dei quali va effettuata la valutazione della ragionevolezza delle diverse opzioni sanzionatorie – tra le quali quella penale – cui il legislatore, nella più ampia discrezionalità, può ricorrere. - In tema di scrutinio che investa direttamente il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore, citate, nella costante giurisprudenza, le sentenze n. 287/2001 e n. 313/1995; nonché le ordinanze n. 323/2002, n. 110/2002, n. 144/2001 e n. 58/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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