Corte costituzionale
Ordinanza n. 174/2003
Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 174/2003
- Data di deposito
- 23 maggio 2003
- Data di decisione
- 19 maggio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 6, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 7, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 15-quinquies, comma 10, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 8, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 9, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 10, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 11, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 12, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 3, decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27749
Il 'thema decidendum' del giudizio di legittimità costituzionale deve ritenersi limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, e non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice 'a quo', sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. - Giurisprudenza consolidata, v. citate ordinanze 379/2001 e 219/2001.
Massima n. 27750
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione, concernenti lo svolgimento da parte dei medici universitari dell'attività assistenziale e l'opzione in ordine all'esercizio intramurario o extramurario dell'attività professionale privata. Infatti i giudici 'a quibus' hanno omesso ogni specificazione in ordine a talune norme che hanno inciso sul complessivo quadro di riferimento nel quale si inscrivono le questioni di legittimità costituzionale sollevate, sicché esse risultano carenti nella motivazione in ordine alla perdurante rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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