Corte costituzionale
Ordinanza n. 167/2003
Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 167/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27755
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 17, 23, 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 – per la mancata fissazione di alcun termine di decadenza per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il rimettente, infatti, essendosi inequivocamente pronunciato sulla nullità dell'impugnato avviso di mora, ha reso del tutto irrilevanti, ai fini del logico sviluppo della decisione, le ulteriori censure con riguardo alla inesistenza di un termine perentorio per la notifica della cartella esattoriale nell'ipotesi di accertamento formale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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