Corte costituzionale

Sentenza n. 393/2002

Corte cost., sent. 25 luglio 2002, n. 393

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
393/2002
Data di deposito
25 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:393

Norme oggetto del giudizio

  • art. 58, numero 50, decreto legislativo n. 325 del 8 giugno 2001
  • art. 1, legge n. 463 del 31 dicembre 2001
  • art. 3, decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2002
  • art. 5, decreto-legge n. 411 del 23 novembre 2001
  • art. 18, decreto legge luogotenenziale n. 219 del 27 febbraio 1919
  • legge n. 1290 del 24 agosto 1921
  • art. 19, decreto legge luogotenenziale n. 219 del 27 febbraio 1919
  • art. 1, legge n. 1131 del 6 giugno 1935
  • art. 17, decreto legge luogotenenziale n. 219 del 27 febbraio 1919
  • decreto legge luogotenenziale n. 219 del 27 febbraio 1919
  • art. 21, decreto legge luogotenenziale n. 219 del 27 febbraio 1919
  • art. 37, legge n. 2359 del 25 giugno 1865
  • art. 20, decreto legge luogotenenziale n. 219 del 27 febbraio 1919

Parametri

Massime

Massima n. 27265

E' irrilevante rispetto alle questioni di legittimità costituzionale del d.l. lgt. n. 219 del 1919, l'abrogazione dello stesso ad opera del testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità, adottato con il d.lgs. n. 325 del 2001, in quanto l'entrata in vigore delle nuove norme è differita al gennaio 2003. Inoltre, sotto altro aspetto, l'anzidetta abrogazione è assolutamente ininfluente nel giudizio di costituzionalità riguardante la composizione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, giacché l'effetto abrogativo è sopravvenuto dopo che si era conclusa la fase processuale davanti a detto giudice speciale.

Massima n. 27266

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 19 del d.l. lgt. n. 219 del 1919, sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, 108 e 111 della Costituzione, sotto il profilo della composizione della Giunta speciale con la presenza dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o di un suo delegato. Infatti le disposizioni censurate sono del tutto estranee alla materia della composizione di detta Giunta.

Massima n. 27267

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, l'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato. Infatti: a) la previsione che il dirigente dell'ufficio che partecipa al procedimento amministrativo di stima dei beni espropriandi sia anche parte del collegio con funzioni giurisdizionali, con competenza a determinare l'indennità di espropriazione, è chiaramente in contrasto con i requisiti di imparzialità e indipendenza che ciascun componente di un organo giurisdizionale deve possedere; b) la previsione di delega ad altro soggetto con assoluta discrezionalità e senza alcuna garanzia di predeterminazione del supplente, contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per legge. - Sull'imparzialità ed indipendenza dei componenti degli organi giurisdizionali, v. citata sentenza n. 33/1968. - Sul principio del giudice naturale precostituito per legge, v. citate sentenze n. 327/1998, n. 419/1998, n. 460/1994 e n. 56/1967.

Massima n. 27268

Non esiste una generale garanzia di gratuità della protezione giudiziaria ed, anzi, costituisce principio pacifico che la legge può imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui confronti si eserciti una attività di giudizio. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del d.l. lgt. n. 219 del 1919, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, in quanto prevedono che l'onere delle spese dei giudizi innanzi alla giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli, e in particolare l'onorario in favore dei componenti della giunta, sono a carico delle parti. - V. citate sentenze n. 268/1984, n. 30/1964 e n. 41/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.l. luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la città di Napoli), convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131 (Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissario per la Provincia di Napoli), nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 19 del predetto d.l.lgt.n. 219 del 1919, sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, 108 e 111 della Costituzione, dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 dello stesso d.l.lgt. n. 219 del 1919, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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