Corte costituzionale
Sentenza n. 307/2002
Corte cost., sent. 3 luglio 2002, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 307/2002
- Data di deposito
- 3 luglio 2002
- Data di decisione
- 20 giugno 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:307
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998
- art. 36, decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997
Parametri
- art. 4, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 3, comma 134, primo periodo, lettera d), numero 4, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 35, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 27136
E' inammissibile l'intervento del Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, sia in proprio sia nella qualità, perché egli non è stato parte in causa nel giudizio 'a quo', ed é portatore, nella duplice qualità, di un interesse meramente riflesso ed eventuale rispetto alla controversia. - Sulla necessaria corrispondenza tra parti del giudizio incidentale e del giudizio 'a quo', v., per tutte, la citata ordinanza n. 289/1999. - Sulla necessità di un interesse diretto all'intervento in giudizio, v. citata ordinanza letta in udienza 20 febbraio 2001, allegata alla sentenza n. 189 del 2001.
Massima n. 27137
In presenza di una motivazione plausibile sulla rilevanza, non è consentito in sede di giudizio di costituzionalità un ulteriore sindacato sull'interesse effettivo nel giudizio 'a quo' alla caducazione della norma di legge denunciata.
Massima n. 27138
La scelta operata dal legislatore delegato - nell'ambito di un insieme organico di misure ispirate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario - di attribuire a professionisti muniti di particolari requisiti attitudinali la facoltà di rilasciare la certificazione tributaria, con la previsione di garanzie e respnsabilità, risulta esercitata nei limiti della delega legislativa e corrisponde ad esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione. - V. citata sentenza n. 441/2000, con riguardo al particolare profilo della garanzia del diritto al lavoro.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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