Corte costituzionale
Ordinanza n. 532/2002
Corte cost., ord. 18 dicembre 2002, n. 532
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 532/2002
- Data di deposito
- 18 dicembre 2002
- Data di decisione
- 6 dicembre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:532
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27486
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 13, secondo comma, 27, terzo comma e 35 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei confronti della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, il giudice possa autorizzare l'imputato ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo dell'arresto per esercitare un'attività lavorativa soltanto qualora l'imputato stesso "non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita" ovvero "versi in situazione di assoluta indigenza". La pretesa irragionevole disparità di trattamento che sarebbe dato riscontrare, infatti, tra la disciplina denunciata e quella prevista per chi è detenuto in carcere o dettata in tema di "detenzione domiciliare del condannato" è fondata su una prospettazione palesemente erronea dell'analogia di situazioni invece eterogenee non soltanto quanto ai relativi 'status' (da un lato l'imputato sottoposto a misura cautelare e dall'altro il condannato in fase di esecuzione della pena) ma anche quanto ai provvedimenti destinati ad incidere sulle rispettive sfere di coercizione, in vista della possibilità di svolgere una attività lavorativa. La funzione rieducativa – cui è necessariamente informata l'intera fase esecutiva e sulla cui falsariga sono quindi plasmati gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario – risulta non soltanto eccentrica ma addirittura contraddittoria rispetto alle connotazioni dell'intera gamma delle misure cautelari, volte a presidiare esclusivamente i 'pericula libertatis' previsti dalla legge: qualsiasi finalità di "rieducazione", peraltro, equivarrebbe, per gli imputati, ad una palese elusione del principio di presunzione di non colpevolezza. Rientra, d'altra parte, nella sfera della discrezionalità legislativa bilanciare l'esercizio dei diritti fondamentali, come il diritto al lavoro, con la specifica natura e funzione delle singole misure di cautela personale; con l'ovvio limite del rispetto del principio di ragionevolezza, che nella specie – venendo in discorso una misura equiparata in tutto e per tutto alla custodia cautelare in carcere – non può ritenersi in alcun modo vulnerato. – Sul principio secondo cui la finalità rieducativa è assegnata, accanto ad ogni pena, "anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario", citata, di rinvio, la sentenza n. 173/1997. – Sulla distinzione tra la detenzione domiciliare e l'istituto, apparentemente "simile", degli arresti domiciliari, menzionata la sentenza n. 165/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2002.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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