Corte costituzionale

Ordinanza n. 497/2002

Corte cost., ord. 28 novembre 2002, n. 497

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
497/2002
Data di deposito
28 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:497

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27441

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione chiamato a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi. Infatti, a) il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione elaborato con riferimento al processo penale non si applica al processo civile ed ai processi amministrativi e tributari, che sono informati all'operatività del principio dispositivo, della parità delle parti e dell'impulso delle parti; b) la causa di opposizione non ha ad oggetto la stessa 'res judicanda' del giudizio di esecuzione, non essendo l'opposizione un diverso grado di un unico processo ma un distinto processo a cognizione piena nel contraddittorio delle parti; c) non rilevano profili dimensionali ed organizzativi degli uffici giudiziari che si risolvono in constatazioni di mero fatto; d) sono estranei alla questione gli altri parametri concernenti la precostituzione del giudice, la soggezione solo alla legge e l'indipendenza dell'ordine giudiziario. - Sui principi costituzionali concernenti il processo penale, v. citate sentenze n. 326/1997, n. 51/1998, n. 363/1998 e n. 78/2002. - Sui principi costituzionali concernenti il processo civile e quello amministrativo, v. citate sentenze n. 326/1997 e n. 51/1998, ordinanze n. 356/1997, n. 126/1998, n. 304/1998, n. 168/2000, n. 220/2000 e n. 167/2001. (testo povvisorio)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, e dal Tribunale di Caltagirone con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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