Corte costituzionale
Ordinanza n. 453/2002
Corte cost., ord. 12 novembre 2002, n. 453
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 453/2002
- Data di deposito
- 12 novembre 2002
- Data di decisione
- 24 ottobre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:453
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27358
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in relazione agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento ed utilizzate dal giudice quale prova dei fatti. La questione è già stata scrutinata, in rapporto a tutti i parametri evocati, in base a considerazioni che assorbono anche gli ulteriori profili di illegittimità adombrati dal rimettente, tramite il riferimento - peraltro del tutto generico - ad una supposta violazione «dei diritti inviolabili», dei principî «della giurisdizione penale e della legalità». - Cfr. l'ordinanza n. 36/2002, citata quale precedente.
Massima n. 27359
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quinto comma, della Costituzione, in quanto la norma consente di avvalersi in modo pieno delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, ed utilizzate per la contestazione, solo nei casi di subornazione o di violenza o minaccia esercitate sul teste e non anche quando si ravvisino, nella deposizione dibattimentale del testimone stesso, gli estremi del delitto di falsa testimonianza. La norma rappresenta diretta attuazione dell'art. 111, quinto comma, Cost., il quale prefigura una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio «per effetto di provata condotta illecita», formula nella quale è da escludere che rientri oltre alle condotte illecite poste in essere «sul» dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione), anche quelle realizzate «dal» dichiarante stesso (quale, 'in primis', la falsa testimonianza, anche nella forma della reticenza), poiché la «la condotta illecita» reca impedimento all'esplicazione del contraddittorio, inteso come metodo di formazione della prova, mentre l'autonoma scelta del teste di dichiarare il falso in dibattimento (come pure di tacere) non incide, di per sé, sulla lineare esplicazione di esso. Inoltre, l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto, trattandosi, da un lato, di intimadazione o subornazione che coarta od orienta 'ab externo' l'atteggiamento dibattimentale del testimone, e, dall'altro, di libera scelta del teste di rendere dichiarazioni non veritiere o di tacere in dibattimento, rende palese l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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