Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/2002

Corte cost., ord. 12 luglio 2002, n. 338

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
338/2002
Data di deposito
12 luglio 2002
Data di decisione
8 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:338

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, legge n. 191 del 26 aprile 1974
  • art. 36, legge n. 191 del 26 aprile 1974

Parametri

Massime

Massima n. 27174

E' inammissibile l'intervento in giudizio di società che non risulta essere parte nel processo 'a quo' (nella specie trattavasi di procedimento penale a carico di dipendente della Rete ferroviaria italiana s.p.a., intervenuta nel giudizio di costituzionalità).

Massima n. 27175

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 26 aprile 1974, n. 191, in quanto sollevata - in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97, 102, 109 e 112 della Costituzione - sull'erroneo presupposto che tali norme attribuirebbero la competenza ad emanare l'atto di prescrizione, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, congiuntamente all'Ispettorato del lavoro e ai funzionari delle ferrovie dello Stato. La competenza di vigilanza congiunta sull'applicazione delle norme in materia di infortuni, prevista dalla legge del 1974, attiene, infatti, alla fase dei controlli e delle verifiche, ma una volta accertata l'inosservanza costituente contravvenzione sanzionata penalmente, scatta l'autonoma specifica procedura preordinata alla estinzione del reato, conseguibile attraverso il duplice adempimento, da parte del responsabile, sia della prescrizione, impartita dall'organo preposto alla vigilanza che esercita funzioni di polizia giudiziaria sia del pagamento in sede amministrativa di una speciale oblazione. - V. ordinanze n. 415 e n. 121/1998, e n. 205/1999 richiamate a proposito della natura e delle finalità delle procedure di vigilanza, oggetto della questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 26 aprile

1974, n. 191 (Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e

negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97, 102, 109

e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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