Corte costituzionale
Ordinanza n. 338/2002
Corte cost., ord. 12 luglio 2002, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 338/2002
- Data di deposito
- 12 luglio 2002
- Data di decisione
- 8 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:338
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, legge n. 191 del 26 aprile 1974
- art. 36, legge n. 191 del 26 aprile 1974
Parametri
Massime
Massima n. 27174
E' inammissibile l'intervento in giudizio di società che non risulta essere parte nel processo 'a quo' (nella specie trattavasi di procedimento penale a carico di dipendente della Rete ferroviaria italiana s.p.a., intervenuta nel giudizio di costituzionalità).
Massima n. 27175
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 26 aprile 1974, n. 191, in quanto sollevata - in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97, 102, 109 e 112 della Costituzione - sull'erroneo presupposto che tali norme attribuirebbero la competenza ad emanare l'atto di prescrizione, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, congiuntamente all'Ispettorato del lavoro e ai funzionari delle ferrovie dello Stato. La competenza di vigilanza congiunta sull'applicazione delle norme in materia di infortuni, prevista dalla legge del 1974, attiene, infatti, alla fase dei controlli e delle verifiche, ma una volta accertata l'inosservanza costituente contravvenzione sanzionata penalmente, scatta l'autonoma specifica procedura preordinata alla estinzione del reato, conseguibile attraverso il duplice adempimento, da parte del responsabile, sia della prescrizione, impartita dall'organo preposto alla vigilanza che esercita funzioni di polizia giudiziaria sia del pagamento in sede amministrativa di una speciale oblazione. - V. ordinanze n. 415 e n. 121/1998, e n. 205/1999 richiamate a proposito della natura e delle finalità delle procedure di vigilanza, oggetto della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 26 aprile
1974, n. 191 (Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e
negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97, 102, 109
e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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