Corte costituzionale

Ordinanza n. 309/2002

Corte cost., ord. 3 luglio 2002, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
309/2002
Data di deposito
3 luglio 2002
Data di decisione
20 giugno 2002
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:309

Norme oggetto del giudizio

  • art. 72, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
  • art. 15-sexies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 1, decreto-legge n. 8 del 7 febbraio 2002
  • art. 15-quinquies, comma 10, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 15-quater, comma 4, (combinato disposto), decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 1, legge n. 56 del 4 aprile 2002
  • art. 15-quater, comma 3, (combinato disposto), decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 15-quater, comma 2, (combinato disposto), decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 1, decreto legislativo n. 49 del 2 marzo 2000
  • art. 15-quinquies, comma 2, lett. a) [recte:], decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27141

Deve essere dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione delle parti effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - V., tra le molte, citata ordinanza n. 394/2001.

Massima n. 27142

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, commi 2, 3 e 4, 15-quinquies, commi 2 lettera a) e 10, 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 - concernenti l'obbligo dei dirigenti medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale di esercitare l'opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo e la modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 76 e 97 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, sono state modificate numerose norme del d.lgs. n. 502 del 1992 che hanno inciso sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dai giudici 'a quibus', sicché si impone un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni stesse.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Grosseto, al tribunale di Piacenza, al tribunale di Camerino ed al

tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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