Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/2002

Corte cost., ord. 26 giugno 2002, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
291/2002
Data di deposito
26 giugno 2002
Data di decisione
19 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:291

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27105

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo, quarto, prima parte e sesto della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel caso di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, in unità di tempo e di luogo, il soggetto che abbia assunto la qualità di testimone "assistito", non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei suoi confronti. Nella fattispecie, l'estensione al testimone "assistito" del doppio livello di garanzie previsto per il testimone ordinario dagli artt. 198, comma 2, e 63 cod. proc. pen., è coerente con la scelta del legislatore, il quale, nel dare attuazione alla riforma dell'art. 111 Cost., con la legge n. 63 del 2001, ha ridotto la sfera del diritto al silenzio dell'imputato chiamato a rendere dichiarazioni sul fatto altrui, istituendo tale nuova figura di testimone. Del resto il principio 'nemo tenetur se detegere' è un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa, destinato a prevalere anche ove dovesse in concreto comportare l'impossibilità di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo,

terzo, quarto, prima parte, e sesto, della Costituzione, dal

Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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