Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/2002
Corte cost., ord. 26 giugno 2002, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/2002
- Data di deposito
- 26 giugno 2002
- Data di decisione
- 19 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 210, comma 6, codice di procedura penale
- legge n. 63 del 1° marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27105
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo, quarto, prima parte e sesto della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel caso di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, in unità di tempo e di luogo, il soggetto che abbia assunto la qualità di testimone "assistito", non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei suoi confronti. Nella fattispecie, l'estensione al testimone "assistito" del doppio livello di garanzie previsto per il testimone ordinario dagli artt. 198, comma 2, e 63 cod. proc. pen., è coerente con la scelta del legislatore, il quale, nel dare attuazione alla riforma dell'art. 111 Cost., con la legge n. 63 del 2001, ha ridotto la sfera del diritto al silenzio dell'imputato chiamato a rendere dichiarazioni sul fatto altrui, istituendo tale nuova figura di testimone. Del resto il principio 'nemo tenetur se detegere' è un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa, destinato a prevalere anche ove dovesse in concreto comportare l'impossibilità di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo,
terzo, quarto, prima parte, e sesto, della Costituzione, dal
Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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