Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/2002

Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
103/2002
Data di deposito
10 aprile 2002
Data di decisione
8 aprile 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:103

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro delle finanze del 5 maggio 1998
  • (intero testo), decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 1, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 45, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 5, comma 2, ultima parte, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 3, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 8, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 3, comma 144, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 36, comma 3, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 3, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 11, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 3, comma 143, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 4, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 26899

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione, concernente l'introduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, sotto il profilo della non deducibilità delle spese sostenute per dipendenti e collaboratori e di quelle per interessi passivi, e sotto il profilo della non deducibilità dell'imposta stessa (IRAP) dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Infatti la questione - pure sollevata in maniera eventuale - investe una normativa di rango non legislativo e in quanto tale sottratta al sindacato di legittimità costituzionale.

Massima n. 26900

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione. Infatti il rimettente - salvo il caso in cui argomenti che il 'vulnus' derivi da un intero corpo normativo - è tenuto ad individuare, a pena di inammissibilità, la norma o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione. - Giurisprudenza costante, v. citate sentenza n. 156/2001 e ordinanze n. 286/2001, n. 208/2000 e n. 185/1996.

Massima n. 26901

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Infatti la questione attiene al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi ed è perciò irrilevante nei giudizi 'a quibus', aventi ad oggetto controversie in tema di rimborso dell'acconto IRAP. - Cfr. citate sentenza n. 156/2001 e ordinanza n. 286/2001.

Massima n. 26902

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo della asserita contraddittorietà tra la qualificazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) come reale, contenuta nel denunciato art. 1, e la indeducibilità delle spese sostenute per interessi e collaboratori e quelle relative agli interessi passivi. Infatti la questione sollevata è riferibile, con ogni evidenza, non alla norma denunciata ma alle diverse norme che prevedono l'indeducibilità degli oneri.

Massima n. 26903

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, in quanto viene demandata all'autorità amministrativa la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sulle attività produttive, in violazione del principio di riserva di legge in materia tributaria. Infatti l'eventuale caducazione della norma denunciata comporterebbe il venir meno della possibilità di riduzione dell'acconto ma non certo la restituzione dell'acconto già versato, costituente l'oggetto del giudizio 'a quo'.

Massima n. 26904

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, ultima parte, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. Infatti risulta impossibile l'individuazione della norma denunciata, in quanto l'art. 5 è composto da un unico comma né d'altro canto è dato desumere dalla motivazione a quale diversa norma il rimettente intenda riferirsi.

Massima n. 26905

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 36, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. Infatti l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - già sottoposta al vaglio di costituzionalità - è stata riconosciuta non irragionevole e conforme al principio di capacità contributiva (in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale); conforme ai principî di eguaglianza (sia rispetto alle diverse attività autonome: imprenditoriale e professionale, sia rispetto al lavoro dipendente); nonché inquadrata nella fiscalità generale (escludendosi ogni indebita correlazione con la soppressione dei contributi per il servizio sanitario nazionale). - Cfr. precedenti, citate sentenza n. 156/2001 e ordinanza n. 286/2001. - Sul principio di capacità contributiva, v. citate sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzione del decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998 (Condizioni in base alle quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e quelle per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione;

3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999, e dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe, e, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000;

4) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe;

5) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. "5 primo e secondo comma ultima parte" del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999;

6) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000; della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse il 25 luglio 2000; della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c) e 36, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999; della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze