Corte costituzionale

Sentenza n. 71/2001

Corte cost., sent. 16 marzo 2001, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/2001
Data di deposito
16 marzo 2001
Data di decisione
7 marzo 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, decreto legislativo n. 299 del 19 giugno 1999
  • art. 15-nonies, comma 2, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 26078

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con il criterio della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il principio di buon andamento (art. 97 Cost.), l'art. 15-'nonies', comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi indicati. Il preciso nesso funzionale tra attività assistenziale e attività didattica e di ricerca non consente, infatti, la creazione di docenti medici destinati ad un insegnamento privo del supporto della necessaria attività assistenziale, come è, del resto, acclarato dalla stessa previsione di protocolli d'intesa tra le regioni e le università e di accordi attuativi dei medesimi, al fine di individuare le specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca. Resta assorbita ogni altra censura. - Sul rapporto di stretta connessione tra attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica affidate al personale medico universitario, sentenze n. 136/1997, n. 126/1981 e n. 103/1977. - Sull'autonomia universitaria e sulla riserva di legge in materia universitaria, sentenza n. 383/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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