Corte costituzionale
Sentenza n. 353/2001
Corte cost., sent. 7 novembre 2001, n. 353
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 353/2001
- Data di deposito
- 7 novembre 2001
- Data di decisione
- 6 novembre 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:353
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 463 del 11 novembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26598
Allorché si controverta della legittimità costituzionale di norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige - come nel caso, all’esame, in cui la questione è proposta, con ricorso in via di azione della Regione Veneto, nei confronti del decreto legislativo n. 463 del 1999 -, anche le Province autonome di Trento e Bolzano hanno pieno titolo a stare in giudizio, indipendentemente dalla notifica del ricorso (effettuato nel caso di specie solo nei riguardi della Provincia di Trento), se la norma di attuazione dello statuto speciale impugnata riguardi specificamente attribuzioni costituzionalmente garantite alle stesse Province autonome. - V. anche, nello stesso senso, sentenza n. 178/1996 e ordinanza n. 277/1997 (qui richiamate). - Sulle caratteristiche differenziali del giudizio di legittimità rispetto ai processi aventi ad oggetto conflitti intesubiettivi di interessi, v. sentenza n. 13/1960, qui citata.
Massima n. 26599
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sollevate, dalla Regione Veneto, con ricorso in via di azione, in riferimento agli artt. 76, 11 e 123 della Costituzione, in quanto: a) la denunciata violazione della delega legislativa non può essere addotta nel giudizio promosso in via principale se non vengano messe in questione, da parte del decreto delegato impugnato, competenze regionali e risultando, comunque, non appropriato il richiamo alla delega legislativa nei confronti di norme di attuazione dello statuto speciale regionale, emanate nell’esercizio di poteri legislativi autorizzati da norme statutarie, nell’àmbito di particolari procedure caratterizzate dalla partecipazione della Regione a statuto speciale; b) né può essere invocata la violazione dell’art. 11 attraverso il mancato rispetto di principî comunitari o della norma costituzionale che attiene al contenuto e alla formazione dello statuto regionale (art. 123), data la genericità della denuncia di tali profili, del tutto estranei alla norma contestata. - Per il profilo della inosservanza della delega legislativa nei giudizi in via principale, v. anche sentenze citate n. 87/1996 e n. 272/1988. Per la non riferibilità delle norme di attuazione statutaria all’istituto della delega legislativa, v. sentenza (qui richiamata) n. 160/1985.
Massima n. 26600
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, limitatamente al periodo: “Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale”, in quanto tale disposizione comporta un irragionevole e ingiustificato trattamento deteriore riservato alla Regione Veneto, il cui territorio pur ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale, essendo la sua partecipazione nella procedura ivi prescritta limitata alla rappresentanza regionale nei comitati istituzionali. - Sulla competenza riservata all’emanazione di norme di attuazione dello statuto speciale regionale e sul particolare loro contenuto, anche praeter legem, rispetto alle norme statutarie alle quali esse danno attuazione, v. sentenze (tutte, qui citate), n. 212/1984, n. 160/1985, n. 213/1998, n. 137/1998, n. 85/1990, n. 237/1983, n. 180/1980 e n. 151/1972. - Sul limite finalistico delle norme di attuazione statutaria, v. anche sentenze n. 212/1984 e n. 20/1956, n. 13/1969 e n. 30/1968 e sul compito di coordinamento che le stesse disposizioni sono destinate ad assolvere, v. sentenze n. 263/1997 e n. 412/1994 (tutte, citate). - Sulla deducibilità di vizi riguardanti norme di attuazione statutaria, da parte di Regioni (o Province) che rinvengano dalle stesse norme lesione alle loro sfere di competenza, v. sentenza, qui richiamata, n. 2/1960.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), limitatamente al periodo: "Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale";
Dichiara inammissibili le altre censure relative alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sollevate, in riferimento agli artt. 11, 76 e 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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