Corte costituzionale
Sentenza n. 337/2001
Corte cost., sent. 19 ottobre 2001, n. 337
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 337/2001
- Data di deposito
- 19 ottobre 2001
- Data di decisione
- 8 ottobre 2001
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:337
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 3, comma 5, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 3, comma 6, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 6, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 65, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 66, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 68, comma 1, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 68, comma 2, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 68, comma 3, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 68, comma 4, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 68, comma 5, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 68, comma 7, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 68, comma 9, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 71, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
Parametri
- art. 92, trattato cee
- art. 93, trattato cee
- decisione Commissione delle Comunita' europee del 2 marzo 1988
- decisione Commissione delle Comunita' europee del 1° marzo 1995
- art. 10, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 1, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 11, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 114, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
- art. 2, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 26568
Non può essere presa in considerazione una censura quando sia stata compiutamente formulata solamente in sede di memoria difensiva e, pertanto, tardivamente. E, di conseguenza, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, con ricorso della Regione Lombardia, in riferimento, impropriamente, all’art. 10 (anziché 11) della Costituzione. - Nello stesso senso, cfr. sentenza, qui citata, n. 382/1999. - Per la necessaria indicazione dell’art. 11 Cost., unico parametro che possa offrire la copertura costituzionale al diritto comunitario, v. sentenza, qui citata, n. 85/1999.
Massima n. 26569
La generica denunzia, nel ricorso della Regione Lombardia, di una pretesa disparità di trattamento in materia di costi previdenziali fra i datori di lavoro di talune regioni meridionali e gli altri datori di lavoro, senza che sia indicata, sia pure a livello di mera allegazione, la lesione di una qualsivoglia competenza, legislativa od amministrativa, propria della Regione ricorrente, non consente l’esame della questione di legittimità costituzionale, pertanto inammissibile, dell’art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. - Per la necessità che sia allegata nel ricorso regionale una diretta lesione alle competenze costituzionalmente assegnate alle regioni, quando si denunci la violazione di norme estranee al titolo V della Parte II, cfr. sentenza, citata, n. 373/1997.
Massima n. 26570
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata con ricorso della Regione Lombardia, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, sull’assunto che, per effetto della modifica legislativa disposta con la legge censurata, si sarebbe determinata la riduzione delle complessive disponibilità finanziarie regionali a causa di minori rimesse statali e di maggiori fondi in eccedenza da riversare allo Stato. Infatti la Regione ricorrente non solo non fornisce di tale assunto alcuna dimostrazione, ma neppure ipotizza che, per effetto della pretesa riduzione di tale disponibilità, essa si troverebbe a godere di una dotazione non più congrua e comunque non sufficiente per l’espletamento dei compiti che le sono affidati. - In tema di autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost., si veda la sentenza, qui citata, n. 507/2000.
Massima n. 26571
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con ricorso della Regione Lombardia nei confronti degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ritenuti lesivi delle attribuzioni regionali in materia di servizi sociali, per quanto riguarda la prevista erogazione da parte dei Comuni di benefici economici, in date condizioni, ai nuclei familiari o alle madri dopo il 1° luglio 1999, e perciò in contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 Cost. in relazione al d.lgs. n. 112 del 1998. Invero le disposizioni di quest’ultimo decreto, per un verso, non possono fungere da parametro nei giudizi di legittimità costituzionale e, per altro verso, ben possono essere derogate da leggi successive che diversamente ripartiscano fra enti locali delle competenze delegate od assegnate alle regioni. - Nello stesso senso, cfr. sentenza, qui citata, n. 85/1990.
Massima n. 26572
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con ricorso della Regione Lombardia nei confronti dell’art. 68, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ritenendosi tali disposizioni contrastanti con l’art. 119 Cost. avendo previsto l’esenzione degli assistiti dalla quota fissa (ticket) per le prescrizioni sanitarie relative a prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche. Infatti in conseguenza della manovra finanziaria realizzata con la legge in questione non si determinato – né è allegato dalla ricorrente – uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale, posto anche che alla riduzione delle entrate si associano, per altra via, dei risparmi di spesa tali, in ogni modo, da compensare detta riduzione. - In tal senso, v. anche sentenza, qui citata, n. 138/1999.
Massima n. 26573
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68, commi 3, 4, 5, 7 e 9 della legge n. 448 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e in relazione all’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, con ricorso della Regione Lombardia, lamentandosi, in particolare, dalla ricorrente l’estromissione delle regioni dal procedimento di calcolo sia delle eccedenze della spesa farmaceutica sia dei contributi dovuti dai produttori e distributori di farmaci, con lesione quindi delle ampie competenze attribuite agli enti regionali dal d.lgs. n. 502 del 1992. Invero quest’ultima norma che si assume violata è di rango ordinario, e non può quindi giustificare il giudizio di costituzionalità della legge sopravvenuta che ne abbia modificato le prescrizioni.
Massima n. 26574
Il “coinvolgimento” della Conferenza unificata Stato-città e Stato-regioni nella attività istruttoria volta alla individuazione delle sedi ove realizzare gli interventi di riqualificazione e riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, secondo le prescrizioni dell’art. 71 della legge n. 448 del 1998, non arreca lesione alle competenze regionali, presentandosi anche nelle modalità di funzionamento quale strumento di raccordo fra il Governo e il sistema delle autonomie in presenza di interessi comuni delle regioni e degli enti locali e dal momento che nell’organismo unificato rimangono ben distinti il ruolo e il concorso nelle deliberazioni dei due gruppi di autonomie che lo compongono. Né lede le competenze regionali la previsione di compiti attribuiti ai Comuni e alla loro associazione esponenziale (ANCI) nella fase propositiva ed istruttoria degli interventi in questione. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - Sulla discrezionalità del legislatore nell’attivare la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, v. sentenza, qui citata, n. 408/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, relativamente:
all'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in riferimento agli artt. 3 e 10 (recte: 11) della Costituzione;
all'art. 6 della medesima legge, in riferimento all'art. 119 della Costituzione;
agli artt. 65 e 66 della medesima legge, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione;
all'art. 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della medesima legge, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;
b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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