Corte costituzionale
Sentenza n. 225/2001
Corte cost., sent. 6 luglio 2001, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/2001
- Data di deposito
- 6 luglio 2001
- Data di decisione
- 4 luglio 2001
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:225
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza g.i.p. tribunale di Milano del 17 settembre 1999
- ordinanza g.i.p. tribunale di Milano del 5 ottobre 1999
- ordinanza g.i.p. tribunale di Milano del 6 ottobre 1999
- ordinanza g.i.p. tribunale di Milano del 22 settembre 1999
- ordinanza g.i.p. tribunale di Milano del 20 settembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26390
Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati, nei confronti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, non può essere ammesso ad intervenire il parlamentare imputato in procedimenti penali e destinatario delle ordinanze impugnate, giacché i diritti inerenti alla qualità di imputato, che possono sempre essere fatti valere con gli ordinari strumenti processuali, non sono direttamente coinvolti, né sono suscettibili di essere pregiudicati nell'attuale giudizio per conflitto, nel quale la Corte è chiamata esclusivamente a decidere in ordine alle denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati ad opera delle ordinanze medesime. - Su precedenti decisioni di inammissibilità di ricorsi per conflitto promossi dallo stesso deputato, v. ordinanza n. 101/2000. - Sull'ammissione dell'intervento spiegato da un soggetto privato (parte civile in un procedimento penale) in un conflitto intersoggettivo, v. sentenza (richiamata) n. 76/2001.
Massima n. 26476
Non spettava al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, nell'apprezzare i caratteri e la rilevanza degli impedimenti addotti dalla difesa dell'imputato (membro del Parlamento) per chiedere il rinvio dell'udienza, affermare che l'interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle attività parlamentari, e quindi all'esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare, dovesse essere sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario; e conseguentemente vanno annullate le impugnate ordinanze del predetto giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (del 17, 20, 22 settembre e del 5 e 6 ottobre 1999), per lesione delle attribuzioni della ricorrente Camera dei deputati. Vizio, questo, che trova dimostrazione nel fatto che il giudice dell'udienza preliminare - anche contraddicendo le proprie stesse premesse circa la parità di rango costituzionale degli interessi confliggenti - ha ripetutamente confermato lo stesso deliberato delle due motivate ordinanze del 17 e 20 settembre 1999, senza nuova autonoma motivazione, in occasione di udienze e di istanze di rinvio successive, così mostrando che le sue decisioni non si sono sostanziate in un apprezzamento specifico della situazione, in relazione alle istanze via via presentate, ma sono piuttosto il frutto di una presa di posizione generale, fondata sull'affermata prevalenza delle esigenze del giudizio su quelle dell'attività parlamentare. - Sulla garanzia dell'autonomia parlamentare e sui limiti all'intervento del potere giudiziario, nei confronti di attività riconducibili esclusivamente all'ordinamento parlamentare, v. sentenza (richiamata) n. 379/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara in accoglimento del ricorso in epigrafe, proposto dalla Camera dei deputati, che non spettava al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, nell'apprezzare i caratteri e la rilevanza degli impedimenti addotti dalla difesa dell'imputato per chiedere il rinvio dell'udienza, affermare che l'interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle attività parlamentari, e quindi all'esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare, dovesse essere sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario; e conseguentemente
b) Annulla le impugnate ordinanze in data 17 settembre, 20 settembre, 22 settembre, 5 ottobre e 6 ottobre 1999 del predetto giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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