Corte costituzionale

Sentenza n. 179/2001

Corte cost., sent. 8 giugno 2001, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/2001
Data di deposito
8 giugno 2001
Data di decisione
4 giugno 2001
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:179

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 1998
  • art. 4, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 1998
  • art. 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 1998
  • art. 6, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 1998
  • art. 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 26293

E' privo di fondamento, per difetto del presupposto di fatto, il motivo del ricorso per conflitto della Regione Lombardia avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1998, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta essere stato acquisito, preventivamente all'adozione del decreto, il parere della Conferenza unificata espressamente previsto dall'art. 133 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'art. 4 del decreto per il quale si è rilevato il difetto assoluto della richiesta di parere e della sottoposizione all'esame della Conferenza.

Massima n. 26294

Deve escludersi che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1998, impugnato dalla Regione Lombardia, abbia la natura di atto di indirizzo e coordinamento, poiché esso riguarda una ripartizione di fondi speciali statali destinati ad esigenze straordinarie e unitarie sul piano nazionale, senza incidere direttamente sulle ordinarie competenze e funzioni regionali nella materia dell'assistenza e dei servizi sociali.

Massima n. 26295

Non spetta allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri fissare con proprio decreto le priorità cui devono attenersi le Regioni ed i Comuni per la predisposizione dei progetti da presentare per il finanziamento del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998; conseguentemente è annullato, nella parte riguardante le Regioni e i Comuni, l'art. 4 del d.P.C.m. 19 ottobre 1998, impugnato con ricorso della Regione Lombardia. Infatti la mancanza della necessaria consultazione delle Regioni attraverso la Conferenza unificata (così come prevista dalla vigente normativa) ha, invero, l'effetto di viziare quella singola ed autonoma disposizione non inclusa nel testo su cui il parere è stato chiesto ed espresso e che, oltretutto, neppure è stata inserita per l'adeguamento alle modifiche suggerite in sede consultiva. Inoltre la disposizione è stata adottata senza le garanzie procedurali e sostanziali necessarie per il legittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. - Sull'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, v. sentenza, qui richiamata, n. 169/1999.

Massima n. 26296

Non è irragionevole la previsione in ordine alle percentuali di ripartizione alle regioni delle risorse finanziarie disponibili sugli stanziamenti per la lotta alla droga, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1998, impugnata dalla Regione Lombardia per asserita lesione delle proprie competenze, del diritto alla salute e del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, se si considera: che il finanziamento di carattere straordinario e aggiuntivo dello Stato non esclude ed anzi presuppone (date le finalità dei progetti) che le Regioni intervengano in materia di azione di prevenzione e assistenza per i soggetti a rischio di droga anche con proprie ulteriori iniziative e mediante l'utilizzo di fondi del proprio bilancio; che sui criteri di ripartizione la Conferenza unificata aveva espresso, senza alcun dissenso, parere favorevole; che il carattere transitorio dei criteri (limitati agli anni 1997 e 1998) avrebbero poi giustificato una modifica delle percentuali contestate; e che non vi era, infine, preclusione alla considerazione, nella quota dei Comuni, anche dei progetti di iniziativa delle Aziende sanitarie locali (ASL).

Massima n. 26297

Non ha pregio il motivo dedotto nel ricorso della Regione Lombardia avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1998 (con riguardo all'art. 2), in quanto i dati di riferimento, ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la lotta alla droga, sono oltre a quelli indicati, ovvero dati nazionali (ISTAT), anche, eventualmente, altri elementi base, alla cui elaborazione possono concorrere le Regioni, anche in merito alla ripartizione regionale dei fondi destinati ai Comuni.

Massima n. 26298

E' privo di fondamento il motivo di doglianza, prospettato dalla Regione Lombardia avverso l'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1998, in ordine alla valutazione preliminare delle Regioni sui progetti presentati dai Comuni, ai fini del finanziamento per la lotta alla droga per gli anni 1997 e 1998, valutazione che risponde all'esigenza - conformemente al principio di leale collaborazione - di rendere partecipe e coinvolta ciascuna regione nel procedimento di finanziamento delle iniziative e dei progetti dei Comuni. - Sul ruolo regionale, nel sistema delle autonomie locali, v. sentenze, richiamate, n. 408/1998 e n. 343/1991.

Massima n. 26299

E' privo di fondamento il motivo di ricorso, proposto dalla Regione Lombardia avverso l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1998, in quanto l'audizione della Conferenza unificata (Stato-città e autonomie locali e Stato-Regioni), ivi prevista anche per l'approvazione dei progetti regionali per la lotta alla droga, corrisponde a quelle stesse esigenze di esame unitario nella ripartizione dei fondi, che valgono anche nella fase finale di approvazione. - Sul sistema procedimentale nell'ambito della conferenza unificata, v. sentenza n. 408/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri fissare con proprio decreto le priorità cui devono attenersi le regioni ed i comuni per la predisposizione dei progetti da presentare per il finanziamento del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998; conseguentemente annulla nella parte riguardante le regioni e i comuni, l'art. 4 del d.P.C.m. 19 ottobre 1998 (Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998), firmato per delega dal Ministro per la solidarietà sociale, impugnato con il ricorso in epigrafe;

Dichiara che spetta allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri fissare con d.P.C.m., previa consultazione delle regioni mediante Conferenza unificata, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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