Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2001
Corte cost., sent. 11 maggio 2001, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2001
- Data di deposito
- 11 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, comma 17, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
- art. 11, comma 4, lettera g, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 29, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
Parametri
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 90, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 125, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 76, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 26185
La determinazione effettuata, in via generale, dal legislatore ordinario sul riparto della giurisdizione, in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non poteva essere che unitaria in tutto il territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a statuto speciale, non essendo consentite nella disciplina della giurisdizione, riservata allo Stato, ripartizioni o soluzioni difformi tra Regione e Regione. Risultano di conseguenza prive di fondamento le censure di illegittimità costituzionale proposte nei confronti della uniforme devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione sui rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione e quindi anche nella Regione Trentino-Alto Adige; normativa che non incide sul particolare ordinamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa operante nella stessa Regione. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dell'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 Cost. e agli artt. 90, 103, 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige. - Sulla riserva allo Stato della disciplina della giurisdizione, sentenza n. 154/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché agli artt. 90, 103 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze