Corte costituzionale
Sentenza n. 111/2001
Corte cost., sent. 27 aprile 2001, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/2001
- Data di deposito
- 27 aprile 2001
- Data di decisione
- 22 marzo 2001
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 2, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 3, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 7, comma 2, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 8, comma 6, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 17, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 9, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 19, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 12, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 16, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
- art. 18, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997
Parametri
- art. 128, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 4, comma 4, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 76, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 26158
Conformemente a quanto già previsto nella legge delega n. 59 del 1997, anche nel corrispondente decreto legislativo n. 422 del 1997 con riguardo al trasporto pubblico locale, l'espressione generica di "conferimento" di funzioni (sia delegate sia trasferite) alle Regioni e agli enti locali si può intendere come l'indicazione in sintesi, senza confusioni, di "tutta la gamma di strumenti costituzionalmente ammessi per il decentramento delle funzioni" secondo la Costituzione. Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia sul presupposto che la stessa espressione produrrebbe confusione tra nozioni che hanno da essere tenute distinte. - V. sentenza n. 408/1998, per l'analoga questione relativa alle previsioni della legge delega n. 59/1997.
Massima n. 26159
Nel definire i servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, il legislatore delegato, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997, si è ispirato a una pluralità di criteri, ad esempio, quello della estensione territoriale dei servizi in materia di trasporto aereo marittimo, automobilistico e ferroviario; quello della regolamentazione uniforme di determinati collegamenti punti di confluenza di linee di trasporto ferroviario di rilievo internazionale; quello di esigenze non frazionabili di sicurezza nel caso di trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti; criteri pur sempre razionali, anche se diversi ma non contraddittori e tali, dunque, da non ledere le competenze regionali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
Massima n. 26160
Nel decreto legislativo n. 422 del 1997 che reca norme per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, il principio di sussidiarietà, oggetto di un "generico richiamo", è tale da poter essere precisato dalla stessa regione (Puglia) ricorrente, e non può evidentemente violare l'autonomia regionale. A sua volta, la previsione del potere sostitutivo statale riproduce la disposizione contenuta nella legge delega n. 59 del 1997 (art. 4, comma 5, ultimo periodo) limitandosi perciò a richiamare una disciplina e un potere già previsti, per i quali valgono le considerazioni della precedente pronuncia di rigetto n. 408/1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia. - V. sentenza n. 408/1998.
Massima n. 26161
In materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato e di servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle Ferrovie dello Stato, le disposizioni del decreto legislativo n. 422 del 1997 hanno previsto - tramite un apposito fondo destinato ai trasporti - risorse finanziarie tali da garantire l'attuale livello del servizio e così da escludere la fondatezza della censura basata sul preteso accollo al bilancio della regione di spese vincolate, senza un corrispondente trasferimento di risorse. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 5 e 6, 9, 17 e 19, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia in riferimento all'art. 76 posto in relazione con l'art. 4, comma 4, lett. b, della legge delega n. 59 del 1997.
Massima n. 26162
La possibilità che, in base all'art. 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è data al Presidente del Consiglio dei ministri di conferire e distribuire direttamente risorse agli enti locali, per le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, si inserisce in un procedimento basato su accordi e intese tra i soggetti interessati, idoneo a valorizzarne la presenza nelle diverse determinazioni in cui si snoda il procedimento, e tale, comunque, da non violare le attribuzioni regionali e i principi della legge delega. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997 sollevata dalla Regione lombardia, in riferimento agli artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119 Cost.
Massima n. 26163
Contrariamente a quanto asserito dalle Regioni ricorrenti, il tenore della disposizione da esse impugnata e cioè dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997, non ha l'effetto di deprimere - a tutto favore degli enti locali - la posizione della regione in una materia, i trasporti pubblici, in cui esiste una propria competenza legislativa e amministrativa, ma è invece tale da riservare alla legge regionale la disciplina dei rapporti con gli enti locali nel procedimento rivolto all'intesa ivi prevista; disciplina in cui le voci della regione e degli enti locali hanno da trovare il giusto equilibrio conformemente al loro ruolo.
Massima n. 26164
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevate dalle Regioni Puglia e Lombardia relativamente alla parte in cui esso detta norme finalizzate a incentivare il superamento degli assetti monopolistici in atto e a introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale (comma 2) e alla parte in cui (comma 3) prevede un riassetto organizzativo dei soggetti operanti nel settore del trasporto, indirizzato alla privatizzazione e alla concorrenza. Infatti la disposizione impugnata non è più in vigore essendo stata sostituita da altra normativa, non impugnata, sulla quale non è però possibile trasferire la questione originariamente sollevata, spettando, comunque, alla regione l'onere di esercitare, nel termine di decadenza previsto, l'azione per l'impugnazione della nuova disposizione. - V. sentenza n. 429/1997 per l'inoperatività del "trasferimento" della questione nei giudizi in via principale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Puglia e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19 del medesimo decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Puglia e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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