Corte costituzionale
Sentenza n. 104/2001
Corte cost., sent. 10 aprile 2001, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/2001
- Data di deposito
- 10 aprile 2001
- Data di decisione
- 22 marzo 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:104
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26149
La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo, presuppone necessariamente che gli atti vadano restituiti a un pubblico ministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. Pertanto il principio affermato dalla suddetta sentenza, allorché si proceda per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è applicabile soltanto quando sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Non è, pertanto, fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., v. sentenze n. 76/1993, n. 214/1993, n. 70/1996. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101,
secondo comma, 111, secondo comma, della Costituzione, dai giudici
dell'udienza preliminare dei tribunali di Napoli e di Firenze, con le
ordinanze inepigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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