Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/2001

Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
9/2001
Data di deposito
4 gennaio 2001
Data di decisione
15 dicembre 2000
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:9

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 23 novembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26009

La forma dell'ordinanza utilizzata per proporre ricorso, da parte dell'autorità giurisdizionale ricorrente (nel caso in questione, dalla Corte d'appello di Roma) deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto tra poteri dello Stato, sempreché sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti. - In senso conforme, v. sentenze nn. 10, 11 e 82/2000.

Massima n. 26013

E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 23 marzo 1999 con la quale quest'ultima ha dichiarato insindacabili le opinioni di un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati ad esser parti del conflitto sia la Corte d'appello ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare. - Cfr., per fattispecie di ammissibilità di conflitti tra poteri dello Stato, ordinanze nn. 91, 150 e 389/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte

d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il

ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della

Corte entro venti giorni dalla notifica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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