Corte costituzionale
Ordinanza n. 9/2001
Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 9/2001
- Data di deposito
- 4 gennaio 2001
- Data di decisione
- 15 dicembre 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:9
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 23 novembre 1999
Parametri
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 26009
La forma dell'ordinanza utilizzata per proporre ricorso, da parte dell'autorità giurisdizionale ricorrente (nel caso in questione, dalla Corte d'appello di Roma) deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto tra poteri dello Stato, sempreché sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti. - In senso conforme, v. sentenze nn. 10, 11 e 82/2000.
Massima n. 26013
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 23 marzo 1999 con la quale quest'ultima ha dichiarato insindacabili le opinioni di un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati ad esser parti del conflitto sia la Corte d'appello ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare. - Cfr., per fattispecie di ammissibilità di conflitti tra poteri dello Stato, ordinanze nn. 91, 150 e 389/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte
d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della
Corte entro venti giorni dalla notifica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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