Corte costituzionale
Ordinanza n. 399/2001
Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 399
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 399/2001
- Data di deposito
- 11 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:399
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26671
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, del cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, in quanto, in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona diversa da quella davanti alla quale si era svolta l’istruttoria dibattimentale, impongono, alla luce dell’interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni senza che il giudice possa valutarne la irrilevanza o la manifesta superfluità, trattandosi di prova già assunta dal primo giudice. La rinnovazione della prova non contrasta con gli artt. 25 e 101 Cost., poiché imposta solo nell’ipotesi in cui sia possibile disporre l’esame e la parte ne abbia fatto espressa richiesta, mentre la prova medesima potrà comunque essere recuperata, attraverso il meccanismo della lettura, qualora il nuovo esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità o per mancata richiesta delle parti; né si configura l’irragionevole disparità di trattamento riguardo all’ammissione della prova, lamentata in relazione all’art. 238, stesso codice, in quanto tale disciplina deve essere mantenuta distinta da quella sulle modalità di assunzione dei mezzi di prova, che prescrive, secondo l’impugnato art. 511, comma 2, la lettura di verbali di dichiarazioni solo dopo l’esame del dichiarante, ma non priva il giudice del potere di delibazione in ordine all’ammissione delle prove, cosicché quest’ultimo, ove abbia ammesso la prova richiesta perché non manifestamente superflua o irrilevante, è poi tenuto ad assumerla secondo le modalità prescritte dalla legge. Infine, in relazione al principio della ragionevole durata del processo, l’attuazione positiva della tutela di diritti e interessi costituzionalmente garantiti, rilevanti nel processo penale, è frutto, nella specie, di scelte assistite da valide giustificazioni, mentre del tutto incongrue sono le considerazioni addotte a sostegno della supposta violazione dell’art. 101 Cost. - V. sentenza n. 17/1994 e ordinanze n. 204/2001 e n. 32/2001. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2,
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Asti e di
Foggia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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