Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/2001

Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
297/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:297

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26498

Manifesta inammissibilità, per difetto del presupposto della incidentalità, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Infatti, il rimettente chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza e assistenza temporanea disposto dal questore nei confronti di uno staniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, contestualmente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione, sotto diversi aspetti attinenti alla procedura, alle garanzie di difesa, alla valutazione delle ragioni dello straniero, alla durata del trattenimento - ha ordinato l'immediato rilascio dello straniero, esaurendo così la sua funzione decisoria. - V. richiamato precedente nel merito: sentenza n. 105/2001. M.F.

Massima n. 26503

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in quanto la disposizione censurata ha natura regolamentare ed è, pertanto, inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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