Corte costituzionale
Ordinanza n. 297/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 297
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 297/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:297
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26498
Manifesta inammissibilità, per difetto del presupposto della incidentalità, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Infatti, il rimettente chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza e assistenza temporanea disposto dal questore nei confronti di uno staniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, contestualmente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione, sotto diversi aspetti attinenti alla procedura, alle garanzie di difesa, alla valutazione delle ragioni dello straniero, alla durata del trattenimento - ha ordinato l'immediato rilascio dello straniero, esaurendo così la sua funzione decisoria. - V. richiamato precedente nel merito: sentenza n. 105/2001. M.F.
Massima n. 26503
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in quanto la disposizione censurata ha natura regolamentare ed è, pertanto, inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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