Corte costituzionale
Ordinanza n. 262/2001
Corte cost., ord. 17 luglio 2001, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 262/2001
- Data di deposito
- 17 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:262
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26439
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia l'art. 210 cod. proc. pen., sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento. M.R.
Massima n. 26440
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, nella parte in cui limita i casi in cui può essere richiesto incidente probatorio in ordine alle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210 cod. proc. pen., ai soli casi previsti dalle lettere a) e b), in quanto nella disposizione impugnata è già stato eliminato il riferimento alle circostanze previste dalle lettere a) e b), ad opera dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d), del
codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Rimini con
l'ordinanza in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti relativi alle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 del
codice di procedura penale al tribunale di Milano, al tribunale per i
minorenni di Trieste, al tribunale di Napoli, alla Corte di assise di
S. Maria Capua Vetere e al tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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