Corte costituzionale
Ordinanza n. 24/2001
Corte cost., ord. 23 gennaio 2001, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 24/2001
- Data di deposito
- 23 gennaio 2001
- Data di decisione
- 5 gennaio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 3, decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26029
Gli errori contenuti in talune ordinanze (nn. 567 e 584/2000) non rendono incerta l'individuazione della norma effettivamente denunciata, sulla quale si appunta il giudizio di costituzionalità. L.T.
Massima n. 26030
L'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 prospettata dall'Avvocatura dello Stato e basata su un possibile diverso fondamento di legittimità delle clausole anatocistiche bancarie, rispetto all'uso normativo di cui all'art. 1283 cod. civ., non è pertinente perchè presuppone una delimitazione del 'thema decidendum' diversa da quella prospettata dai rimettenti (la sola rilevante in questa sede), i quali hanno chiaramente precisato che le controversie sottoposte alla loro cognizione riguardano la validità delle clausole anatocistiche bancarie alla stregua esclusivamente del disposto dell'art. 1283 cod. civ., sulla cui portata precettiva indubbiamente incide la norma denunciata. L.T.
Massima n. 26099
Manifesta inammissibilità - per la sopravvenienza della sentenza n. 425 del 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, della norma attualmente impugnata - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 77, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, dal giudice delegato per il procedimento ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Benevento, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dal "giudice istruttore" del Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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