Corte costituzionale

Sentenza n. 519/2000

Corte cost., sent. 21 novembre 2000, n. 519

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
519/2000
Data di deposito
21 novembre 2000
Data di decisione
15 novembre 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:519

Norme oggetto del giudizio

  • art. 183, codice penale militare di pace
  • art. 182, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 25907

Secondo il risalente e ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, le manifestazioni e grida sediziose penalmente rilevanti sono solo quelle che denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e dell'ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e sovvertitrici dell'ordine e della disciplina militare, non quelle che esprimono generico malcontento, ovvero forme di protesta, di critica e di dissenso, che siano esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari dall'art. 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382. Nella diversità di disciplina tra ordinamento penale comune (dove il reato di grida e manifestazioni sediziose stato depenalizzato) e militare è comunque riscontrabile una differenza di oggettività giuridica che nel reato militare si specifica in relazione alla tutela della disciplina e alla coesione delle Forze armate. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in relazione al principio di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice (art. 25, secondo comma, Cost.), al principio di conformazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica (art. 52, terzo comma, Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero, (art. 21 Cost.), al diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), al principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e alla ingiustificata disparità di trattamento tra civili e militari (art. 3 Cost.). - V. in materia le decisioni nn. 24/1989, 126/1985, 15/1973 e 120/1957. A.G.

Massima n. 25908

Atteso che il divieto della condotta di "attività sediziosa", che si connota degli stessi caratteri del reato di cui all'art. 183 del codice penale militare di pace, e si caratterizza con la sola nota differenziale costituita da un minimo di continuità e organizzazione perché l'attività sia idonea a suscitare il malcontento per la prestazione del servizio militare, posto a tutela della disciplina militare, a sua volta strumentale e servente rispetto ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano, ne consegue - in base al principio della necessaria offensività in concreto del reato - che può essere qualificata sediziosa solo l'attività concretamente idonea a ledere le esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità del servizio militare e dei compiti istituzionali delle Forze armate. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione. - Sul principio di necessaria offensività in concreto dell'illecito penale, si vedano le sentenze nn. 263/00 e 360/1995. A.G.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 13 e 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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