Corte costituzionale
Sentenza n. 519/2000
Corte cost., sent. 21 novembre 2000, n. 519
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 519/2000
- Data di deposito
- 21 novembre 2000
- Data di decisione
- 15 novembre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:519
Norme oggetto del giudizio
- art. 183, codice penale militare di pace
- art. 182, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 25907
Secondo il risalente e ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, le manifestazioni e grida sediziose penalmente rilevanti sono solo quelle che denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e dell'ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e sovvertitrici dell'ordine e della disciplina militare, non quelle che esprimono generico malcontento, ovvero forme di protesta, di critica e di dissenso, che siano esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari dall'art. 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382. Nella diversità di disciplina tra ordinamento penale comune (dove il reato di grida e manifestazioni sediziose stato depenalizzato) e militare è comunque riscontrabile una differenza di oggettività giuridica che nel reato militare si specifica in relazione alla tutela della disciplina e alla coesione delle Forze armate. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in relazione al principio di determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice (art. 25, secondo comma, Cost.), al principio di conformazione delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica (art. 52, terzo comma, Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero, (art. 21 Cost.), al diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), al principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e alla ingiustificata disparità di trattamento tra civili e militari (art. 3 Cost.). - V. in materia le decisioni nn. 24/1989, 126/1985, 15/1973 e 120/1957. A.G.
Massima n. 25908
Atteso che il divieto della condotta di "attività sediziosa", che si connota degli stessi caratteri del reato di cui all'art. 183 del codice penale militare di pace, e si caratterizza con la sola nota differenziale costituita da un minimo di continuità e organizzazione perché l'attività sia idonea a suscitare il malcontento per la prestazione del servizio militare, posto a tutela della disciplina militare, a sua volta strumentale e servente rispetto ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano, ne consegue - in base al principio della necessaria offensività in concreto del reato - che può essere qualificata sediziosa solo l'attività concretamente idonea a ledere le esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità del servizio militare e dei compiti istituzionali delle Forze armate. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione. - Sul principio di necessaria offensività in concreto dell'illecito penale, si vedano le sentenze nn. 263/00 e 360/1995. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 13 e 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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