Corte costituzionale
Sentenza n. 460/2000
Corte cost., sent. 3 novembre 2000, n. 460
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 460/2000
- Data di deposito
- 3 novembre 2000
- Data di decisione
- 23 ottobre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:460
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25783
Come risulta chiaramente dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione, la questione relativa all'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998, benche' sollevata con riferimento a piu' parametri, e' in realta' assai piu' circoscritta, dal momento che soltanto alcuni dei parametri evocati hanno capacita' qualificatoria piu' immediata e piu' stringente in riferimento alla fattispecie legislativa sottoposta allo scrutinio di costituzionalita'. Vengono quindi in considerazione, in maniera assorbente e nel loro congiunto operare, il diritto di difendersi (art. 24 Cost.), la trasparenza e l'imparzialita' della pubblica amministrazione, anche nell'esercizio della potesta' sanzionatoria (art. 97 Cost.), e la non discriminazione, nei procedimenti disciplinari, dei cittadini che svolgono attivita' lavorative o di libera professione (art. 3 Cost.).
Massima n. 25905
Una volta che la si legga congiuntamente alle altre norme che con essa formano sistema, ed alla luce dei principi costituzionali, la disposizione dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998, non puo' certamente essere interpretata nel senso che essa renda applicabile il segreto di ufficio agli atti, alle notizie e ai dati in possesso della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) in ragione della sua attivita' di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare a carico di soggetti (promotori finanziari) operanti nel settore; sicche' atti, notizie e documenti, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili, non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale interpretazione si impone in forza delle norme, che richiedono la previa contestazione degli addebiti e le deduzioni degli interessati per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nonche' il deposito, da parte dell'autorita' che ha emesso il provvedimento, di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento (secondo e terzo comma dell'art. 96 dello stesso decreto n. 58 e, tramite questo, art. 23 della legge n. 689 del 1981); garanzie, queste, che non possono mancare anche nei procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, che toccano, invero, la sfera lavorativa e, con essa, le condizioni di vita della persona, in ossequio sia al diritto di difesa e ai principi di imparzialita' e trasparenza dell'attivita' amministrativa, sia al principio di eguaglianza che impone, a sua volta, di non discriminare i promotori finanziari rispetto agli appartenenti ad altra professione, ai quali e' consentito nei procedimenti disciplinari accedere ai documenti posti a base dell'addebito e controdedurre in ordine ad essi. Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. - Sul procedimento disciplinare e sulle garanzie in ordine ad esso, v. sentenze n. 71/1995 e 505/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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